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MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 10 aprile 1996, n. 296

Regolamento di attuazione dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente ai documenti amministrativi formati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-6-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2021)
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Testo in vigore dal:  13-6-1996 al: 14-4-2021
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IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
Riconosciuta la necessità di determinare i casi di esclusione del diritto di accesso per i provvedimenti amministrativi formati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentita la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, di cui all'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 9 novembre 1995;
Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera GM/96868/4205 DL/CR del 3 aprile 1996, ai sensi del citato art. 17 della legge n. 400/1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Sono sottratte al diritto di accesso, in relazione all'esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali, le seguenti categorie di documenti formati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o comunque rientranti nella sua disponibilità:
a) accordi internazionali in preparazione;
b) atti riferibili ad accordi internazionali, classificati dagli accordi stessi come "riservati";
c) atti relativi alla concessione del nulla osta di segretezza;
d) piani per la gestione e per la protezione di impianti di telecomunicazioni in situazioni di crisi e di guerra;
e) atti relativi alla messa a disposizione da parte dei concessionari di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico di circuiti per la difesa e per la protezione dello Stato;
f) contratti soggetti a classifica di segretezza per la protezione e per la sicurezza dello Stato;
g) piani di utilizzo del personale per esigenze della difesa dello Stato;
h) piani concernenti l'assegnazione di radiofrequenze per la difesa e per la protezione dello Stato;
i) atti relativi alla dislocazione di cavi sottomarini per telecomunicazioni e di impianti in ponte radio, ove riguardino la difesa e la protezione dello Stato, fatte salve in ogni caso le ulteriori ipotesi di esclusione previste da norme vigenti.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.