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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 19 luglio 2001, n. 376

Regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 96, lettera d), della legge 15 maggio 1997, n. 127, relativo al riordino delle università per stranieri.

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Testo in vigore dal:  3-11-2001

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'articolo 17, comma 96, lettera d), il quale prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è rideterminata la disciplina concernente il riordino delle università per stranieri, prevedendo anche casi specifici in base ai quali è consentito l'accesso a studenti italiani;
Visto il regolamento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 3 novembre 1999, n. 509;
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 204, concernente il riordinamento delle università per stranieri di Siena e Perugia;
Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 17 maggio 2001, con il quale viene rilevata la necessità di "procedere all'esame dei regolamenti didattici di Ateneo per verificare la coerenza tra le offerte didattiche e le finalità e i compiti assegnati dal riordino";
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi, nell'adunanza del 4 giugno 2001 con il quale viene rappresentata l'esigenza di una generale disciplina per l'integrale riordino delle università per stranieri, e conseguentemente la necessità "quando sarà emanato il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria (...) di mettere concretamente mano, per quanto riguarda l'università per stranieri, ad interventi normativi di natura non frammentaria";
Considerato, quanto al citato parere del Consiglio universitario nazionale, che "le finalità e i compiti assegnati dal riordino" siano comunque realizzabili attraverso la disciplina generale introdotta dai recenti decreti sull'autonomia didattica universitaria;
Considerato, quanto al citato parere del Consiglio di Stato, che possa essere adottato il regolamento sul caso specifico riguardante l'accesso a studenti italiani di cui all'articolo 17, comma 96, punto a), con riserva di intervento normativo in via generale, quando sarà emanato il testo unico sull'università;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 3840/1.1.4/31890/4.8.39 del 12 luglio 2001;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Università per stranieri
1. L'università per stranieri di Perugia, istituita con regio decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena, riconosciuta con legge 11 maggio 1976, n. 359, che assume la denominazione di "università per stranieri di Siena" sono istituti superiori statali ad ordinamento speciale.
2. Le istituzioni di cui al comma 1 svolgono attività di insegnamento e di ricerca scientifica finalizzate alla conoscenza e alla diffusione della lingua e della cultura italiana.
3. Nel rispetto delle finalità istituzionali e dei principi di autonomia fissati per le università dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, l'università per stranieri di Perugia e l'università per stranieri di Siena si danno ordinamenti autonomi.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alla quale è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 17, comma 96, lettera d) della legge 15 maggio 1997, n. 127, è riportato nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- La legge 9 maggio 1989, n. 168, prevede "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica".
- L'art. 17, comma 96, lettera d), della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) prevede:
"96. Con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e di armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al comma 95, è altresì rideterminata la disciplina concernente:
a)-c) (omissis);
d) il riordino delle università per stranieri, prevedendo anche casi specifici in base ai quali è consentito l'accesso a studenti italiani".
- Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, prevede "Norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei".
- La legge 17 febbraio 1992, n. 204, prevede: "Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e dell'Università per stranieri di Perugia".
- Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Il regio decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, prevede: "Istituzione dell'Università per stranieri di Perugia".
- La legge 11 maggio 1976, n. 359, reca "Norme per il funzionamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena".
- Per il titolo della legge 9 maggio 1989, n. 168, si veda la nota alle premesse.