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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 19 gennaio 2012, n. 32

Nuovo regolamento di gestione dell'Indice nazionale delle anagrafi. (12G0052)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/04/2012
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Testo in vigore dal:  14-4-2012

Art. 5

Soggetti fornitori e/o fruitori dei servizi
1. Ai servizi di cui all'articolo 6, e ai dati resi disponibili dall'INA accedono, in modalità telematica, tramite il Centro Nazionale per i Servizi Demografici, secondo quanto previsto nell'allegato tecnico di cui al successivo articolo 8:
a) il Ministero dell'interno - Direzione Centrale per i Servizi Demografici, ai fini del migliore espletamento della vigilanza sulla tenuta delle anagrafi comunali e del rilascio della carta di identità elettronica;
b) le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, le Questure e le altre strutture centrali e territoriali del Ministero dell'interno, per l'espletamento dei propri compiti istituzionali;
c) l'ISTAT per la produzione dell'informazione statistica ufficiale e per la verifica della qualità statistica dei dati di fonte amministrativa, utile anche ai fini della vigilanza anagrafica;
d) l'Agenzia delle Entrate per l'attribuzione, l'aggiornamento e la validazione dei codici fiscali e per la corretta individuazione dei dati anagrafici e di residenza dei cittadini;
e) il Ministero degli affari esteri, per l'aggiornamento dell'AIRE e dell'elenco unico aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'articolo 5, comma 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459;
f) i Comuni, per il popolamento e l'aggiornamento dell'INA, per verificare la coerenza, a livello nazionale, dei cittadini iscritti nella propria anagrafe, rispetto ai cittadini iscritti nelle altre anagrafi comunali, fermo restando quanto previsto dalla lettera g);
g) ogni altra amministrazione pubblica in relazione a specifiche finalità previste da legge o da regolamento;
h) gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o erogano servizi di pubblica utilità, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito nella legge 17 marzo 1993, n. 63, ai fini della corretta individuazione della residenza anagrafica dei cittadini e della semplificazione del servizio pubblico.
2. L'autorizzazione per l'utilizzo dei servizi INA da parte dei soggetti di cui alle lettere b), c), d), e), g), h) del precedente comma 1, è subordinata alle modalità concordate con il Ministero dell'interno - Direzione Centrale per i Servizi Demografici ed individuate da un'apposita convenzione, nella quale sono specificati i presupposti di legge o di regolamento.
3. L'accesso ai dati contenuti nell'INA è gratuito ai sensi di quanto previsto all'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, salvo il riconoscimento dei costi derivanti da elaborazioni aggiuntive.
4. L'accesso ai servizi resi disponibili dall'INA è assicurato, in collegamento telematico con il CNSD, tutti i giorni dell'anno e nell'arco dell'intera giornata.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 27 dicembre 2001, n.459 (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 2002, n. 4:
"Art. 5. 1. Il Governo, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, distinte secondo le ripartizioni di cui all'articolo 6, per le votazioni di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Sono ammessi ad esprimere il proprio voto in Italia solo i cittadini residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3." .
Si riporta il testo dell' art. 2 del decreto - legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito nella Legge 17 marzo 1993, n. 63 (Disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1993, n. 64:
"Art. 2 (Scambio dati attraverso il codice fiscale e acquisizione degli indirizzi). - 1. I rapporti tra pubbliche amministrazioni e quelli intercorrenti tra queste e altri soggetti pubblici o privati devono essere tenuti sulla base del codice fiscale. Il codice fiscale, quale elemento identificativo di ogni soggetto, deve essere pertanto indicato in ogni atto relativo a rapporti intercorrenti con la pubblica amministrazione.
L'Amministrazione finanziaria comunica il codice fiscale e i dati anagrafici registrati nel proprio sistema informativo agli organismi legittimati a richiederli.
2. Le disposizioni dell'articolo 8 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, sono estese a tutte le aziende, istituti, enti e società che stipulano contratti di somministrazione e di fornitura di servizi, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 del presente articolo. L'acquisizione del codice fiscale alle anagrafi automatizzate dei vari enti deve essere completata entro il 30 giugno 1993.
3. I comuni che dispongono o si servono di centri elaborazione dati, ovvero che sono collegabili alla rete videotel gestita dagli organismi tecnici dell'Associazione nazionale comuni italiani, devono consentire l'attivazione di collegamenti telematici con tutti gli organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o che eroghino servizi di pubblica utilità. Tali collegamenti dovranno permettere l'accesso, da parte di detti organismi, a tutte le variazioni che intervengono nelle anagrafi comunali e, da parte dei comuni, ai dati informatizzati degli organismi sopracitati, purché funzionali all'assolvimento dei compiti istituzionali dei comuni stessi.
4. I collegamenti devono assicurare piena trasparenza alle anagrafi dello stato civile, nonché alle risultanze degli archivi automatizzati costituiti per la gestione delle licenze di esercizio. I comuni e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che inviano agli organismi centrali i dati per via telematica sono sollevati dall'onere di inviare i medesimi dati con le modalità precedentemente adottate.
5. Qualora i comuni non dispongono di collegamenti automatizzati per la gestione delle licenze di esercizio, i dati sono resi disponibili agli altri enti indicati nel presente articolo dall'Amministrazione finanziaria, che li rileva dalle comunicazioni rese dai comuni stessi con le modalità attualmente in vigore.
6. Le modalità tecniche per l'attivazione dei collegamenti e la ripartizione delle spese connesse alla realizzazione e uso dei collegamenti medesimi, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e l'Associazione nazionale comuni italiani.
7. Il mancato scambio delle informazioni e dei dati comporta la sospensione dall'incarico, disposta con decreto del Ministro vigilante, per un periodo di sei mesi, dei legali rappresentanti degli enti di cui al comma 4 dell'articolo 14 della citata legge n. 412 del 1991 , come modificato dal comma 1 dell'articolo 1, o dei dirigenti specificamente preposti al compimento degli atti necessari.".
Si riporta il testo dell'articolo 58 del citato decreto legislativo n. 82 del 2005:
"Art. 58 (Modalità della fruibilità del dato). - 1.
Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato.
2. Ai sensi dell'articolo 50, comma 2, nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
3. DigitPA provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con apposita relazione al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazione pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
3-bis. In caso di mancata predisposizione delle convenzioni di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce un termine entro il quale le amministrazioni interessate devono provvedere. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri può nominare un commissario ad acta incaricato di predisporre le predette convenzioni. Al Commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi.
3-ter. Resta ferma la speciale disciplina dettata in materia di dati territoriali.».