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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 22 aprile 1999, n. 151

Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici e dei servizi esclusi dal regime di orario articolato su cinque giorni.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-6-1999
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vigente al 26/04/2024
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Testo in vigore dal:  12-6-1999

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che demanda ad apposito regolamento l'individuazione degli uffici e dei servizi delle amministrazioni dello Stato da escludere dall'adozione del regime di orario articolato su cinque giorni lavorativi;
Considerati i risultati della ricognizione effettuata nell'ambito degli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno per l'individuazione degli uffici che, in ragione della necessità di assicurare prestazioni continuative, vanno esclusi dall'adozione del predetto regime di orario;
Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto Ministeri, per il comparto Aziende e l'accordo sindacale riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché successive disposizioni contrattuali e normative;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. OM/7101-1732 del 20 aprile 1999;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Gli uffici centrali e periferici del Ministero dell'interno esclusi dall'adozione del regime di orario articolato su cinque giorni lavorativi sono indicati nell'allegato 1, che fa parte integrante dei presente regolamento.
2. Nell'ambito degli uffici non compresi nell'allegato di cui al comma 1, sarà garantito il funzionamento degli uffici che sono preposti alle operazioni delle consultazioni generali politiche, referendarie ed europee, nonché delle consultazioni amministrative e regionali, con ordinanza del dirigente generale della competente direzione generale e dei dirigenti generali degli uffici periferici, secondo le modalità previste dai contratti collettivi.
3. Per assicurare l'attività di diretta collaborazione con il Ministro da parte dei direttori generali e dei direttori degli uffici centrali sono individuate nell'allegato 2, che fa parte integrante del presente regolamento, le unità organizzative, nonché le condizioni in presenza delle quali le predette unità garantiscono il servizio anche nella giornata del sabato con un contingente funzionale minimo di personale e, comunque, non superiore al 30%.
4. Nel predetto allegato 2 sono altresì individuate le unità organizzative degli uffici periferici dell'amministrazione della pubblica sicurezza che assicurano il servizio nella giornata del sabato, con un contingente funzionale minimo di personale e, comunque, non superiore al 30%, per garantire le attività di supporto logistico e contabile connesse alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 aprile 1999

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 aprile 1999 Il Ministro: Russo Jervolino

Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1999

Registro n. 1 Interno, foglio n. 337

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, reca: "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- Si trascrive il testo del comma 5 dell'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, recante "Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica":
"5. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, adottano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, regimi di orario articolati su cinque giorni lavorativi. La giornata di riposo infrasettimanale, di regola coincidente con il sabato, è stabilita da ciascuna amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli uffici ed i servizi delle amministrazioni dello Stato che, in ragione della necessità di assicurare prestazioni continuative, sono esclusi dall'osservanza delle disposizioni del presente comma. Le altre amministrazioni e gli enti provvedono ad individuare tali uffici e servizi sulla base dei rispettivi ordinamenti".
- La legge 23 aprile 1976, n. 136, reca: "Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti, che devono recare la denominazione di "regolamenti", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.