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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 6 marzo 2017, n. 58

Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonchè i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. (17G00079)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/05/2017
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Testo in vigore dal:  26-5-2017

Art. 3

Tariffe relative ai controlli
1. La tariffa dovuta per le attività dell'autorità di controllo di cui all'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel corso dell'anno o secondo le tempistiche previste dal piano di ispezione ambientale predisposto ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 11-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sia tramite verifica della documentazione trasmessa dal gestore, sia tramite eventuale visita presso l'installazione, è indicata all'allegato IV. Tali attività consistono, come indicato nell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell'accertamento del rispetto delle condizioni dell'AIA, della regolarità dei controlli a carico del gestore, del rispetto degli obblighi di comunicazione e ad esse consegue la relativa relazione all'autorità competente, anche se la programmazione non prevede visite in loco nell'anno di riferimento. L'eventuale visita presso l'installazione può essere finalizzata alla verifica completa del rispetto dell'AIA, oppure può consistere in un controllo parziale relativo a specifiche problematiche o componenti critiche e impattanti, valutate sulla base della verifica documentale o di un'analisi di rischio.
2. Le eventuali attività previste durante la visita in loco consistenti in prelievi, analisi delle emissioni degli impianti e misure degli effetti sull'ambiente delle emissioni, contenute nel piano di monitoraggio e controllo o comunque disposte in aggiunta alle attività di cui al precedente comma, sono soggette alle tariffe di cui all'allegato V. Le tariffe dovranno, comunque, essere corrisposte prima dell'effettuazione dei controlli o secondo quanto diversamente specificato nei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, per quanto attiene alle installazioni di competenza regionale.
3. Nel caso in cui il piano di monitoraggio e controllo prevede prelievi ed analisi da parte dell'autorità di controllo non previste nell'allegato V, nel provvedimento di AIA, su proposta dell'autorità di controllo, l'autorità competente, salvo quanto diversamente previsto nei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, introduce indicazioni su quali prelievi ed analisi previsti nell'allegato V devono essere considerati equivalenti ai fini della determinazione della tariffa di cui al comma 2 del presente articolo, dandone segnalazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine del successivo aggiornamento dell'Allegato V.
4. Salvo quanto diversamente previsto nei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, la tariffa annua relativa ai controlli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) è determinata facendo riferimento alla programmazione delle attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), come segue:
a) se la programmazione non prevede nell'anno visite presso l'installazione è dovuta la tariffa di cui al comma 1, ovvero, ove così disposto nei provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, una tariffa opportunamente ridotta o ricompresa nella tariffa di cui alla successiva lettera b);
b) se la programmazione prevede una o più visite presso l'installazione nell'anno è dovuta una tariffa annua pari alla tariffa di cui al comma 1 moltiplicata per il numero di visite programmate;
c) ove la programmazione preveda, nel corso delle visite presso l'installazione, l'esecuzione di prelievi ed analisi, ad integrazione della tariffa di cui alla lettera b), è dovuta anche la tariffa di cui al comma 2, determinata con riferimento al numero e al tipo di prelievi ed analisi programmati durante le visite presso l'installazione.
5. La tariffa relativa alle visite presso l'installazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), è determinata sommando la tariffa, calcolata come indicato al comma 1, considerando solo le sostanze ed i parametri monitorati, i tipi di rifiuto e le ulteriori componenti del controllo interessati da precedente grave inosservanza, con la tariffa di cui al comma 2 relativa alla ripetizione dei soli controlli per le quali la precedente esecuzione di prelievi ed analisi ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione.
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 29-decies, comma 3, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, è riportato nelle note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 29-decies, comma 11-bis, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, è riportato nelle note alle premesse.