stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 ottobre 1995, n. 527

Regolamento recante le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/12/1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2000)
nascondi
Testo in vigore dal:  9-5-2000
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

Procedure e termini per l'istruttoria e per la formazione delle
graduatorie
1. Ai fini della formazione delle graduatorie, le banche concessionarie, sulla base delle domande complete pervenute,
(( e tenuto anche conto delle indicazioni fornite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianatocon la circolare di cui all'articolo 5, comma 1, ))
accertano:
((2))
a) la completezza e la pertinenza della prescritta documentazione;
b) la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente
(( e, ove occorra, ))
dei soggetti promotori, con particolare riferimento alla comprovata possibilità che essi siano in grado di fare fronte agli impegni finanziari derivanti dalla realizzazione
(( del programma ))
; (1)
((2))
c) la validità tecnico - economico - finanziaria
((del programma))
, con specifico riferimento alla redditività, alle prospettive di mercato ed al piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti dalla realizzazione degli investimenti e dalla normale gestione ed in particolare all'adeguatezza ed alla tempestiva immissione dei mezzi propri dell'impresa, in tempi coerenti con la realizzazione
(( del programma ))
, attraverso la simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari dall'esercizio di avvio a realizzazione
((del programma ))
a quello di entrata a regime
((del programma))
((medesimo))
;
((2))
d) la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni anche con riferimento alla dimensione dell'impresa richiedente ed alla localizzazione, al settore di attività ed alla tipologia
((del programma))
da agevolare;
((2))
e) la pertinenza e la congruità delle spese esposte nella domanda, al fine di indicare gli investimenti suddivisi per capitoli e per anno solare ed attualizzati; (1)
f) gli elementi che consentano la determinazione degli indicatori di cui al comma 4.
g) LETTERA ABROGATA DAL DECRETO 31 LUGLIO 1997, N. 319. (1)
2. Le banche concessionarie inviano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della definizione delle graduatorie di cui al comma 3, il modulo di domanda di cui all'art. 5,
((comma 1))
e le risultanze degli accertamenti di cui al comma 1, su supporto magnetico e cartaceo, secondo lo schema definito in sede di convenzione di cui all'art. 1, comma 2, nonché la documentazione definita in sede di convenzione stessa. L'invio avviene tra il
((sessantesimo ed il novantesimo giorno))
successivo al termine finale di presentazione delle domande di cui all'art. 5, comma 1.
Contestualmente all'invio di dette risultanze al Ministero, le banche concessionarie inviano a ciascuna impresa la cui domanda è istruita con esito positivo una nota contenente i dati proposti per il calcolo degli indicatori di cui al comma 4; una copia di detta nota è inviata per conoscenza alla regione interessata. (1)
((2))
3. Entro il
((trentesimo giorno ))
successivo al termine finale di invio delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 2, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base delle risultanze medesime, forma le graduatorie
((dei programmi))
ammissibili alle agevolazioni e provvede allo loro pubblicazione.
((Al di fuori dei casi di cui all'articolo 5, comma 4, per i quali la comunicazione all'impresa è inviata dalla banca concessionaria, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alle imprese la cui istruttoria ha avuto esito negativo le motivazioni dell'esclusione.))
(1)
((2))
3-bis. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto del numero delle domande presentate ed al fine di garantire la migliore funzionalità degli interventi agevolativi, può modificare, con proprio decreto, i termini di cui ai commi 2 e 3, prorogando, in particolare, per non più di trenta giorni, quelli finali di invio delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 e quelli di formazione delle graduatorie. I suddetti termini vengono in ugual misura prorogati nel caso in cui i periodi relativi agli accertamenti istruttori ed alla formazione delle graduatorie comprendano il mese di agosto. (1)
((
4. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al comma 3, si calcolano e si sommano, per ciascun programma, i valori normalizzati degli indicatori individuati con le direttive di cui all'articolo 1, comma 1, le cui modalità di calcolo sono fissate con la circolare di cui all'articolo 5, comma 1.
))
((2))
(( COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO 9 MARZO 2000, N. 133 ))
((2))
(( COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO 9 MARZO 2000, N. 133 ))
((2))
((. . .))
((2))
(( Le domande agevolate in misura inferiore a quella richiesta dall'impresa a causa dell'insufficienza delle risorse finanziarie, possono beneficiare delle suddette condizioni, previa formale istanza di inserimento automatico e formale rinuncia all'agevolazione concessa da inviare alla banca concessionaria nei termini e con le modalità validi per la rinuncia all'inserimento automatico delle domande non agevolate, ovvero previa riformulazione nel solo bando immediatamente successivo, anch'essa accompagnata dalla formale rinuncia all'agevolazione concessa.))
((2))
((ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni))
((programmi realizzati))
((stesso ))
((; l'impresa trasmette contestualmente copia della comunicazione concernente la detta data alla società di leasing ai fini del rispetto del termine di cui all'articolo 9, comma 1))
((2))
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 31 luglio 1997, n. 319 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le modifiche e le integrazioni di cui al presente regolamento hanno effetto con riferimento alle domande presentate a decorrere dal 1997."
---------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 9 marzo 2000, n. 133 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Le modifiche e le integrazioni di cui al presente regolamento hanno efficacia per le domande di agevolazione presentate dopo l'entrata in vigore dello stesso, fatti salvi eventuali diversi termini determinati da disposizioni di legge; quelle introdotte dall'articolo 8, comma 9, lettera d), dall'articolo 11, comma 1, lettere e) e g), dall'articolo 12, comma 3, lettera b), e commi 4, 8, 9 e 10, dall'articolo 13, comma 1, lettera a), comma 4, lettera a), e comma 5 e dall'articolo 14, comma 1, si applicano anche alle domande precedenti per le quali le imprese beneficiarie, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non hanno ancora provveduto a trasmettere la documentazione finale di spesa."