MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 21 febbraio 2011, n. 44

Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24. (11G0087)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/05/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2013)
vigente al 09/06/2023
Testo in vigore dal: 24-5-2013
aggiornamenti all'articolo
                             Articolo 18 
  (( (Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati) )) 
 
  ((1.  L'avvocato  che  procede  alla  notificazione  con  modalita'
telematica ai sensi dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio  1994,
n. 53, allega al messaggio di posta elettronica certificata documenti
informatici o copie informatiche, anche per  immagine,  di  documenti
analogici privi di elementi attivi e redatti nei  formati  consentiti
dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. 
  2. Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse  o
delle memorie, ai sensi dell'articolo 170, quarto comma,  del  codice
di procedura civile, la notificazione e'  effettuata  mediante  invio
della memoria o della comparsa alle parti  costituite  ai  sensi  del
comma 1. 
  3. La parte rimasta contumace ha diritto a prendere  visione  degli
atti  del  procedimento  tramite  accesso  al  portale  dei   servizi
telematici e, nei casi previsti, anche tramite il punto di accesso. 
  4. L'avvocato che estrae copia informatica per  immagine  dell'atto
formato  su  supporto  analogico,  compie  l'asseverazione   prevista
dall'articolo 22, comma 2, del codice dell'amministrazione  digitale,
inserendo  la  dichiarazione  di  conformita'   all'originale   nella
relazione di notificazione, a norma  dell'articolo  3-bis,  comma  5,
della legge 21 gennaio 1994, n. 53. 
  5. La procura alle liti si considera apposta in calce all'atto  cui
si riferisce quando e' rilasciata su documento  informatico  separato
allegato al messaggio di posta elettronica  certificata  mediante  il
quale l'atto  e'  notificato.  La  disposizione  di  cui  al  periodo
precedente si applica anche quando la procura alle liti e' rilasciata
su foglio separato del quale e' estratta copia informatica, anche per
immagine. 
  6. La ricevuta di avvenuta consegna prevista  dall'articolo  3-bis,
comma 3, della legge 21 gennaio 1994, n. 53 e'  quella  completa,  di
cui all'articolo  6,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.))