DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 2005, n. 68

Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-5-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/01/2011)
Testo in vigore dal: 13-5-2005
                               Art. 6.
           Ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna

  1.  Il  gestore  di  posta  elettronica  certificata utilizzato dal
mittente  fornisce  al  mittente  stesso  la ricevuta di accettazione
nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono
prova  dell'avvenuta  spedizione di un messaggio di posta elettronica
certificata.
  2.  Il  gestore  di  posta  elettronica  certificata utilizzato dal
destinatario  fornisce  al  mittente,  all'indirizzo  elettronico del
mittente, la ricevuta di avvenuta consegna.
  3.  La ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che
il  suo  messaggio di posta elettronica certificata e' effettivamente
pervenuto  all'indirizzo  elettronico  dichiarato  dal destinatario e
certifica  il  momento della consegna tramite un testo, leggibile dal
mittente, contenente i dati di certificazione.
  4.  La  ricevuta di avvenuta consegna puo' contenere anche la copia
completa  del  messaggio  di posta elettronica certificata consegnato
secondo   quanto   specificato   dalle   regole   tecniche   di   cui
all'articolo 17.
  5.  La  ricevuta di avvenuta consegna e' rilasciata contestualmente
alla  consegna  del  messaggio di posta elettronica certificata nella
casella  di  posta  elettronica messa a disposizione del destinatario
dal  gestore,  indipendentemente  dall'avvenuta  lettura da parte del
soggetto destinatario.
  6.  La  ricevuta  di  avvenuta  consegna e' emessa esclusivamente a
fronte  della  ricezione  di una busta di trasporto valida secondo le
modalita' previste dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.
  7.  Nel  caso  in  cui il mittente non abbia piu' la disponibilita'
delle ricevute dei messaggi di posta elettronica certificata inviati,
le  informazioni  di  cui all'articolo 11, detenute dai gestori, sono
opponibili  ai  terzi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
          Nota all'art. 6:
              - Per il testo dell'art. 14, del decreto del Presidente
          della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, si vedano le
          note alle premesse.