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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1993, n. 284

Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di completamento ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-8-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/12/2012)
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Testo in vigore dal:  6-3-1997
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Art. 5

Partecipazione al procedimento
1. Ai sensi dell'art. 10, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso le sedi degli organi o uffici dell'Amministrazione sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.
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2. Ai sensi dell'articolo 10, lettera b), della medesima legge n. 241, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, se il procedimento stesso non è già concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale
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