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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1993, n. 284

Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di completamento ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-8-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/12/2012)
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Testo in vigore dal: 24-8-1993
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
  Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 23 gennaio 1992; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,  con
nota n. 5006/M/8 (7) del 1° febbraio 1993; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                       Ambito di applicazione 
  1.   Il   presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti
amministrativi,  ove  non  siano  gia'  disciplinati   dalla   legge,
attribuiti alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale
e  periferica  dell'interno  che  conseguano   obbligatoriamente   ad
iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio. 
  2. Gli anzidetti procedimenti si concludono  con  un  provvedimento
espresso nel  termine  stabilito,  per  ciascun  procedimento,  nelle
allegate tabelle A  e  B,  che  costituiscono  parte  integrante  del
presente regolamento e concernenti, rispettivamente,  i  procedimenti
imputabili agli uffici centrali ovvero a quelli periferici. 
  3.  I  procedimenti  non  elencati,  con  i  relativi  termini   di
conclusione,  nelle  tabelle  allegate  al  presente  regolamento  si
concludono  nel  termine  previsto  da  altra  fonte  legislativa   o
regolamentare o, in mancanza, nel termine indicato dall'art. 2, comma
3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - Si trascrive il testo degli articoli 2 e 4 della legge
          n.   241/1990  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi):
             "Art.   2.   -   1.   Ove   il   procedimento   consegua
          obbligatoriamente  ad  una  istanza,  ovvero  debba  essere
          iniziato  d'ufficio,  la  pubblica  amministrazione  ha  il
          dovere   di   concluderlo   mediante   l'adozione   di   un
          provvedimento espresso.
             2. Le pubbliche amministrazioni determinano per  ciascun
          tipo  di  procedimento, in quanto non sia gia' direttamente
          disposto per legge o per regolamento, il termine entro  cui
          esso  deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di
          ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
          il procedimento e' ad iniziativa di parte.
             3.  Qualora  le pubbliche amministrazioni non provvedano
          ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
             4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2  sono
          rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti".
             "Art. 4. - 1. Ove non sia  gia'  direttamente  stabilito
          per  legge  o per regolamento, le pubbliche amministrazioni
          sono tenute a determinare per ciascun tipo di  procedimento
          relativo  ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa
          responsabile dell'istruttoria e di ogni  altro  adempimento
          procedimentale, nonche' dell'adozione del provvedimento fi-
          nale.
             2.  Le  disposizioni  adottate ai sensi del comma 1 sono
          rese  pubbliche  secondo  quanto   previsto   dai   singoli
          ordinamenti".
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della  loro  emanazione.  Ai  sensi  del
          comma  4  dello stesso articolo, gli anzidetti regolamenti,
          che devono recare la denominazione di  "regolamento",  sono
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             -  Per  l'art. 2 della legge n. 241/1990 si rimanda alle
          note alle premesse.