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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 25 gennaio 1991, n. 217

Regolamento per l'attuazione dell'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, concernente le caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati riguardanti la vendita, l'acquisto e l'utilizzazione dei presidi sanitari, nonchè le relative modalità di compilazione, tempi e procedure di rilevamento e di trasmissione dei dati.

note: Entrata in vigore del decreto: 7/8/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/04/2001)
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Testo in vigore dal:  7-8-1991

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE, DELL'AMBIENTE E
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, che prevede che il Ministro della sanità, con decreto da adottarsi di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fissa le caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati relativi alla vendita, all'acquisto ed alla utilizzazione dei presidi sanitari, nonché le relative modalità di compilazione, tempi e procedure di rilevamento e di trasmissione dei dati;
Attesa la necessità di stabilire le caratteristiche delle predette schede di rilevazione e le relative modalità di compilazione e trasmissione, nonché i tempi e le procedure di rilevamento ed elaborazione dei dati acquisiti;
Considerato che anche in relazione all'attuazione del piano nazionale di lotta fitopatologica integrata è indispensabile ottenere informazioni sulle diverse fasi in cui si articola il processo distributivo e di impiego dei suddetti presidi sanitari;
Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 20 dicembre 1990;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 17, terzo comma, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota numero 705/44.64/AG.5 del 10 gennaio 1991);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

1. I modelli delle schede per l'annotazione dei dati riguardanti le vendite, gli acquisti e le utilizzazioni dei presidi sanitari effettuati dai soggetti di cui all'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, sono quelli di cui agli allegati 1, 2, 3 e 4.
2. Le schede devono essere compilate secondo le modalità e con i tempi e le procedure di rilevamento e trasmissione dei dati precisati per ciascuna di esse negli articoli seguenti.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo dell'intero art. 15 del D.P.R. n. 236/1988, recante attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183:
"Art. 15 (Impiego degli antiparassitari). - 1. Ai soli fini dell'elaborazione dei programmi di prevenzione mirata alla tutela della salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente naturale le ditte intestatarie delle registrazioni di presidi sanitari, i distributori, i venditori, gli speditori e gli utilizzatori di tali prodotti sono tenuti ad annotare su apposite schede i dati relativi alla vendita o all'utilizzazione dei prodotti stessi.
2. Il Ministro della sanità, con decreto da adottarsi di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste, dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fissa le caratteristiche delle schede per la rilevazione dei dati relativi alla vendita, all'acquisito ed alla utilizzazione dei presidi sanitari, nonché le relative modalità di compilazione, tempi e pro- cedure di rilevamento e di trasmissione dei dati.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a conservare una copia delle schede da esibire a richiesta dell'autorità sanitaria locale o dei servizi repressione frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste".
Note alle premesse:
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988. (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- Per il testo all'art. 15 del D.P.R. n. 236/1988 si veda in nota al titolo.
Nota agli articoli 1 e 2:
- Per il testo dell'art. 15 del D.P.R. n. 236/1988 si veda in nota al titolo.