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MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 17 dicembre 1990, n. 416

Regolamento recante disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme CEE per il grano duro.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/01/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/05/1992)
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Testo in vigore dal:  6-5-1992
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Art. 6

Organi di controllo
1. La dichiarazione di coltivazione deve essere presentata direttamente presso l'ufficio competente o spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il termine previsto dal primo comma dell'art. 5 del presente regolamento. La competenza alla ricezione della dichiarazione di coltivazione è così determinata:
nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e Sardegna agli uffici degli enti di sviluppo agricolo esistenti nel capoluogo di provincia, tranne che per la provincia di Catanzaro il cui ufficio ha sede in Crotone;
nelle province delle regioni Campania e Sicilia ai rispettivi ispettorati provinciali dell'alimentazione;
nelle province della regione Lazio ai rispettivi settori decentrati provinciali agricoltura;
nelle province della regione Marche ai rispettivi servizi decentrati agricoltura foreste ed alimentazione;
nelle province della regione Toscana alle rispettive amministrazioni provinciali - assessorato agricoltura.
2. L'ufficio competente provvede alla istruttoria, al controllo, all'acquisizione della documentazione ritenuta necessaria ivi compresa la certificazione antimafia prevista dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, ed alla emanazione dei provvedimenti che hanno per oggetto le domande di concessione dell'aiuto.
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3. Il produttore è tenuto a presentare, a pena di esclusione dal diritto all' aiuto, la certificazione antimafia, anche avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 20, comma 8, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, avente validità compresa nel periodo tra il 1ä dicembre dell' anno cui si riferisce la dichiarazione di coltivazione di cui all'art. 4, ed il 31 marzo dell'anno successivo. In caso di inottemperanza alle predette disposizioni, l' Amministrazione respinge la domanda. Qualora, a seguito di ritardi nella liquidazione dell'aiuto, intervenga la scadenza del predetto certificato, l'ufficio istruttorio deve richiederne il rinnovo
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