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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1988, n. 375

Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio.

note: Entrata in vigore del decreto: 15/09/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/1998)
Testo in vigore dal:  9-5-1998
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

(Formazione e natura del registro)
1. Il registro degli esercenti il commercio all'ingrosso, il commercio al minuto, la somministrazione al pubblico di aliementi o bevande e l'attività ricettiva, che deve istituirsi presso ciascuna camera di commercio, può essere tenuto in forma di schedario, con schede preventivamente numerate e vidimate, oppure con altre tecniche in uso. La vidimazione è effettuata dal segretario generale della camera di commercio o da un funzionario da lui delegato.
2. Nel registro debbono essere indicati:
a) nome, luogo e data di nascita, residenza e nazionalità dell'iscritto; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione e sede sociale; se la società è soggetta all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, il numero della relativa iscrizione;
b) data dell'iscrizione nel registro;
c) attività economica in relazione alla quale è disposta l'iscrizione, distina e qualificata secondo le disposizioni della legge e del presente decreto;
3. Il registro può essere suddiviso in distinte sezioni secondo i tipi di attività e le speciliazzazioni merceologiche. In tal caso, se il registro è tenuto in forma di schedario, le schede debbono essere distintamente numerate in ordine progressivo per ciascuna sezione del registro.
4. Di tutti gli iscritti è tenuto un elenco generale in ordine alfabetico, nel quale, accanto al nome o alla denominazione o ragione sociale, sono specificati il tipo di attività (commercio all'ingrosso, commercio al minuto, somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, attività ricettiva), il settore di vendita (alimentare, non alimentare, misto), le specializzazioni merceologiche (tabelle o categorie di prodotti oppure, se si tratta di somministrazione di alimenti o bevande, i tipi di pubblici esercizi di cui al successivo art. 32, commi 1 e 2).
5. Il registro e l'annesso elenco speciale sono pubblici.
6. Il registro è sottoposto a revisione ogni decennio. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce le modalità per la revisione.
((10))
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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ha disposto (con l'art. 26, comma 6) l'abrogazione del presente provvedimento "a esclusione del comma 9 dell'articolo 56 e dell'allegato 9 e delle disposizioni concernenti il registro esercenti il commercio relativamente alla attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, e alla attività ricettiva di cui alla legge 17 marzo 1983, n. 217".