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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 agosto 1947, n. 849

lnclusione, nella Commissione prevista dall'art. 4 del decreto legislative luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, di una rappresentante dei partigiani che operarono all'estero.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956)
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Testo in vigore dal:  11-9-1947

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per la difesa; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1

Articolo unico.

Il numero dei rappresentanti dei partigiani nella Commissione prevista dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, numero 215, è elevato a sei.
Uno dei rappresentanti suddetti è scelto tra i cittadini italiani che svolsero attività partigiana in territorio estero.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1947

DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 215;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di

concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per la difesa; HA SANZIONATO E PROMULGA: Articolo unico. Il numero dei rappresentanti dei partigiani nella Commissione prevista dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21

agosto 1945, n. 518, modificato dal decreto legislativo

luogotenenziale 5 aprile 1946, numero 215, è elevato a sei. Uno dei rappresentanti suddetti è scelto tra i cittadini italiani che svolsero attività partigiana in territorio estero. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1947 DE NICOLA DE GASPERI - GRASSI - DEL VECCHIO - CINGOLANI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 5 settembre 1947

Atti del Governo, registro n. 12, foglio n. 26. - FRASCA