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LEGGE 7 marzo 1986, n. 66

Modifiche all'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sul precariato scolastico.

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Testo in vigore dal:  30-3-1986
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Il penultimo comma dell'articolo 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, è sostituito dal seguente:
"Il periodo di utilizzazione nelle attività di cui al precedente quartultimo comma non può superare un sessennio continuativo e l'utilizzazione non può essere disposta per più di due volte nel corso della carriera dello stesso insegnante per una durata complessiva non superiore a nove anni".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 marzo 1986

COSSIGA

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

NOTE

Nota all'articolo unico:
Il testo dell'art. 14 della legge n. 270/1982 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente), come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 14. (Utilizzazione del personale docente di ruolo).
- La utilizzazione dei docenti delle dotazioni aggiuntive deve contribuire nella scuola elementare e media, e per quanto compatibile anche nella scuola materna, a realizzare una programmazione educativa secondo quanto previsto dalla legge 4 agosto 1977, n. 517, assicurando peraltro il soddisfacimento in via prioritaria, nell'ordine, delle seguenti esigenze:
a) copertura dei posti di insegnamento che non possono concorrere a costituire cattedre o posti orario;
b) copertura dei posti di insegnamento comunque vacanti e disponibili per un periodo non inferiore a 5 mesi nell'ambito del distretto o dei distretti viciniori;
c) sostituzione dei docenti destinati ai compiti di cui al successivo sesto comma;
d) sostituzione dei docenti impegnati nella realizzazione delle scuole a tempo pieno;
e) sostituzione dei docenti impegnati nello svolgimento dei corsi di istruzione per adulti finalizzati al conseguimento dei titoli di studio e per l'insegnamento nei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori;
f) sostituzione dei docenti utilizzati ai sensi del nono comma, secondo periodo del presente articolo.
A tal fine il provveditore agli studi definisce il contingente su base distrettuale ed assegna a ciascun circolo o scuola, in relazione alle esigenze, un contingente di docenti della dotazione aggiuntiva per la scuola materna, elementare e media.
In caso di eccedenza detto personale dovrà essere utilizzato prioritariamente presso circoli didattici o scuole, medie dello stesso distretto o del distretto vincitore.
Nelle scuole secondarie superiori i docenti della dotazione aggiuntiva sono assegnati dal provveditore agli studi per coprire le esigenze di cui ai punti a), b), c) e f) del primo comma.
Il personale docente della dotazione aggiuntiva dipende dal circolo didattico o dalle scuole in cui è stato assegnato all'inizio dell'anno scolastico.
Il personale docente di ruolo, incluso - nel rispetto delle priorità indicate nel primo comma del presente articolo - quello delle dotazioni aggiuntive, che sia in possesso di specifici requisiti, può essere utilizzato anche per periodi di tempo determinati, per tutto o parte del normale orario di servizio, in attività didattico-educative e psico-pedagogiche previste dalla programmazione di ciascun circolo didattico o scuola, secondo criteri e modalità da definirsi mediante apposita ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con particolare riferimento alle attività di sostegno, di recupero e di integrazione degli alunni portatori di handicaps e di quelli che presentano specifiche difficoltà di apprendimento nonché per insegnamenti speciali e attività integrative o complementari previsti dalle leggi vigenti.
È abrogata la disposizione prevista, per la scuola media, al secondo comma dell'articolo 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517, che stabilisce la utilizzazione dell'insegnante di sostegno nel limite di sei ore settimanali per ciascuna classe.
I docenti di ruolo, a domanda o con il loro consenso, possono essere utilizzati per corsi ed iniziative di istruzione degli adulti finalizzati al conseguimento di titoli di studio.
L'utilizzazione del personale docente secondo quanto previsto nei commi sesto e ottavo del presente articolo è disposta dal direttore didattico o dal capo dell'istituto, nei limiti numerici risultanti dalla disponibilità di personale di ruolo assegnato al circolo o alla scuola, purché il personale docente così utilizzato sia sostituibile con personale di ruolo assegnato al circolo o alla scuola media.
Nei limiti delle disponibilità di cui al presente comma, è possibile concedere esoneri parziali o totali dal servizio per i docenti di ruolo che siano impegnati in attività di aggiornamento o che frequentino regolarmente i corsi per il conseguimento dei titoli di specializzazione e di perfezionamento attinenti la loro utilizzazione o richiesti, dalle leggi e dagli ordinamenti scolastici, ivi compresi i corsi di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, purché organizzati, nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste dall'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, o direttamente dal Ministero della pubblica istruzione o, sulla base di convenzioni a tal fine da questo stipulate, da istituiti universitari.
Alle convenzioni con gli istituti universitari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il Ministro della pubblica istruzione può disporre, a partire dall'anno scolastico 1983-1984, l'utilizzazione di personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, che abbia superato il periodo di prova, in numero non superiore a 1.000 unità ripartite tra i diversi ordini e gradi della scuola, presso organi centrali e periferici dell'amministrazione scolastica, presso istituti universitari, istituzioni culturali o di ricerca, nonché presso enti e associazioni aventi personalità giuridica che, per finalità statutaria, operino nel campo formativo e scolastico.
L'utilizzazione può essere disposta per programmi di ricerca o per iniziative, nel campo educativo scolastico, ritenuti di rilevante interesse per la scuola, da concordarsi con l'istituzione interessata e secondo le modalità e criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il periodo di utilizzazione nelle attività di cui al precedente quartultimo comma non può superare un sessennio continuativo e l'utilizzazione non può essere disposta per più di due volte nel corso della carriera dello stesso insegnante per una durata complessiva non superiore a nove anni.
Il personale delle dotazioni aggiuntive delle scuole di ogni ordine e grado, nonché quello che risulti eventualmente in soprannumero, sarà in ogni caso utilizzato, anche mediante lo svolgimento, ove necessario, di supplenze di durata inferiore a cinque mesi o di attività inerenti al funzionamento degli organi collegiali".