DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (21G00087)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/2021
L'atto e' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 01/06/2021, n. 130 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare la versione originaria accedendo al pdf della relativa Gazzetta Ufficiale di pubblicazione.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 30/07/2021, n. 181).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 31-7-2021
aggiornamenti all'articolo
                               ART. 43 
 
(Disposizioni  urgenti  in  materia  di  digitalizzazione  e  servizi
informatici del Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
                            sostenibili) 
 
  1. Al fine di migliorare  l'efficacia  e  l'efficienza  dell'azione
amministrativa e di favorire la sinergia tra  processi  istituzionali
afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi  e
dei  processi   attraverso   interventi   di   consolidamento   delle
infrastrutture,   razionalizzazione   dei   sistemi   informativi   e
interoperabilita' tra le banche dati, anche al fine di conseguire gli
obiettivi di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento  europeo
e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al Regolamento  (UE)  2021/241
del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio  2021  nonche'
quelli previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma
7, del decreto - legge 6 maggio 2021, n.  59,  il  Ministero  ((delle
infrastrutture e della mobilita')) sostenibili puo'  avvalersi  della
Sogei S.p.A., per servizi informatici strumentali  al  raggiungimento
dei propri obiettivi  istituzionali  e  funzionali,  nonche'  per  la
realizzazione  di  programmi  e  progetti  da   realizzare   mediante
piattaforme informatiche rivolte  ai  destinatari  degli  interventi,
fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma  1043,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178 e dal decreto legislativo 29 dicembre 2011,  n.
229 relativamente al monitoraggio dello  stato  di  attuazione  delle
opere pubbliche. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono  definiti
mediante apposite convenzioni. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 pari a  500.000
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2021,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale  2021  -2023,
nell'ambito del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»,  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2021,   allo   scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  ((2-bis. Con decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili, adottato ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro  dell'interno
e  il  Ministro  per  l'innovazione  tecnologica  e  la   transizione
digitale, si provvede all'aggiornamento delle modalita'  attuative  e
degli strumenti operativi per la trasformazione digitale  della  rete
stradale nazionale (Smart Road), di cui  all'articolo  1,  comma  72,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fissando i requisiti funzionali
minimi  a  cui  devono  attenersi  gli  operatori  di  settore  e   i
concessionari di  reti  stradali  e  autostradali.  Con  il  medesimo
decreto di cui al primo periodo, si provvede altresi' all'adeguamento
della disciplina delle sperimentazioni su strada pubblica di  sistemi
di  guida  automatica  e  connessa  nonche'  alla  disciplina   delle
sperimentazioni di mezzi innovativi di trasporto su strada pubblica a
guida autonoma e connessa, non omologati o  non  omologabili  secondo
l'attuale normativa di settore. A tal fine, presso il Ministero delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  e'  istituito,  senza
nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  l'Osservatorio
tecnico di supporto per le  Smart  Road  e  per  i  veicoli  e  mezzi
innovativi di trasporto su strada a guida connessa e automatica,  con
il  compito  di  analizzare  e  promuovere  l'adozione  di  strumenti
metodologici  e  operativi  per  monitorare,   con   idonee   analisi
preventive e successive, gli impatti del processo di digitalizzazione
delle infrastrutture viarie e  della  sperimentazione  su  strada  di
veicoli  a  guida  autonoma,  di  esprimere  pareri  in  merito  alle
richieste di autorizzazione per la sperimentazione di veicoli a guida
autonoma, di verificare l'avanzamento del processo di  trasformazione
digitale verso le Smart Road, nonche' di effettuare studi e formulare
proposte per l'aggiornamento della disciplina tecnica in  materia  di
veicoli a guida autonoma. 
  2-ter. Con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  della
mobilita'  sostenibili,  adottato  di  concerto   con   il   Ministro
dell'interno e con il Ministro per  l'innovazione  tecnologica  e  la
transizione digitale, e' definita la composizione ed e'  disciplinato
il funzionamento dell'Osservatorio di cui  al  comma  2-bis.  Per  la
partecipazione alle attivita' dell'Osservatorio non sono riconosciuti
compensi,  gettoni,  emolumenti,  indennita'  o  rimborsi  di   spese
comunque denominati. 
  2-quater.  Al  fine  di  semplificare   i   procedimenti   per   il
conseguimento o il rinnovo delle patenti nautiche, le visite  mediche
per l'accertamento dei requisiti di idoneita' fisica e psichica  sono
svolte: 
    a) presso le strutture pubbliche di cui all'articolo 36, comma 3,
del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146; 
    b) presso i gabinetti medici dove si  accertano  i  requisiti  di
idoneita' per le patenti di guida, nonche' presso le scuole guida, le
scuole nautiche, i consorzi per l'attivita' di scuola  nautica  e  le
sedi dei soggetti di cui alla  legge  8  agosto  1991,  n.  264,  che
rispettino idonei requisiti igienico-sanitari e siano  accessibili  e
fruibili dalle persone con disabilita', a condizione  che  le  visite
siano svolte da medici in possesso del codice identificativo  per  il
rilascio delle patenti di guida, ai sensi del decreto  del  Ministero
delle infrastrutture e dei  trasporti  31  gennaio  2011,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011. 
  2-quinquies. Al comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo  3
novembre 2017, n. 229, la lettera i) e' sostituita dalla seguente: 
   "i) disciplina dei requisiti soggettivi, fisici, psichici e morali
per il conseguimento, la  convalida  e  la  revisione  delle  patenti
nautiche, anche a favore di persone con disabilita' fisica,  psichica
o sensoriale, ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA),
nonche' delle modalita'  di  accertamento  e  di  certificazione  dei
predetti requisiti;")).