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DECRETO LEGISLATIVO 3 novembre 2017, n. 229

Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167. (18G00018)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/02/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/08/2022)
Testo in vigore dal:  6-8-2022
aggiornamenti all'articolo

Art. 59

Disposizioni attuative e abrogative
1. Con decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dei beni e delle attività culturali e del turismo, della salute, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro per gli affari regionali e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, modifica la disciplina prevista dal regolamento di attuazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al fine di disciplinare secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate:
a) definizione delle procedure e delle modalità per l'iscrizione delle unità da diporto e delle unità da diporto utilizzate a fini commerciali, ivi compresa la disciplina relativa alla loro iscrizione provvisoria;
b) definizione delle modalità di presentazione dell'istanza di perdita e di rientro in possesso dell'unità da diporto;
c) individuazione delle procedure di trasferimento, di cancellazione dai registri, anche per passaggio alla categoria dei natanti, di dismissione di bandiera per trasferimento o vendita all'estero, nonché di cessione a favore di terzi del contratto di leasing e individuazione delle procedure per l'iscrizione delle imbarcazioni e delle navi nel registro navi in costruzione, anche per l'Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN);
d) definizione delle modalità del processo verbale di dichiarazione e revoca di armatore;
e) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 12 NOVEMBRE 2020, N. 160;
f) definizione delle procedure e delle modalità relative al rilascio, rinnovo e convalida del certificato di idoneità al noleggio;
g) sicurezza delle navigazione delle unità da diporto in mare e nelle acque interne e delle unità utilizzate a fini commerciali-commercial yacht;
h) per le unità da diporto e le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano nelle acque marittime e interne, le condizioni per il rilascio delle certificazioni di sicurezza e l'individuazione dei mezzi di salvataggio e l'individuazione delle equivalenze e delle esenzioni ai fini della sicurezza della navigazione, nonché le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo in relazione ai diversi tipi di navigazione, con particolare riguardo alla navigazione in solitario, anche nel caso di navigazione limitata all'area di ricerca e soccorso nazionale se in presenza di strumenti elettronici per la localizzazione, ivi compresi gli apparati ricetrasmittenti adeguati all'innovazione tecnologica, ferma restando la validità delle licenze di esercizio degli apparati stessi, già rilasciate ai sensi dell'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nonché gli apparati di comunicazione;
i) disciplina dei requisiti soggettivi, fisici, psichici e morali per il conseguimento, la convalida e la revisione delle patenti nautiche, anche a favore di persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale, ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), nonché delle modalità di accertamento e di certificazione dei predetti requisiti;
l) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36;
m) individuazione dei criteri per l'indicazione dei limiti di navigazione e di distanza dalla costa, anche diversificati per aree geografiche, stabiliti dai capi di compartimento marittimo con ordinanza di polizia marittima;
n) regime amministrativo dei documenti di navigazione, in particolare del libro unico di bordo di cui all'articolo 15-ter, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172;
o) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 12 NOVEMBRE 2020, N. 160;
p) disciplina del deposito della licenza di navigazione o dell'atto di nazionalità presso la competente autorità doganale, in relazione alle previsioni del regolamento (CE) 9 ottobre 2013, n. 952, del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per quanto applicabile;
q) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36;
r) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 APRILE 2022, N. 36;
s) definizione di uno schema-tipo delle istruzioni essenziali per il comando dei natanti da diporto che il locatore è tenuto a rilasciare per iscritto al locatario dell'unità da diporto che non sia in possesso di patente nautica;
t) definizione dei criteri per l'individuazione della normativa tecnica europea e internazionale di riferimento per l'elaborazione della regola tecnica in materia di sistemi di alimentazione e relativi motori di propulsione alimentati con gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto, metano ed elettrici su unità da diporto, di nuova costruzione o già immessi sul mercato;
u) modalità e criteri di iscrizione delle navi che effettuano noleggio esclusivamente per finalità turistiche di cui all'articolo 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, nel registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;
v) modalità e criteri di svolgimento del servizio di assistenza e traino e relativi requisiti tecnico-professionali degli operatori nonché i requisiti dell'imbarcazione utilizzata;
z) individuazione delle modalità di conseguimento della patente nautica senza esami;
aa) adozione
((dei principi))
del Passenger Yacht Code italiano, al fine di razionalizzare i requisiti e gli standard che devono essere soddisfatti dalle unità da diporto che trasportano più di dodici ma non più di trentasei passeggeri in viaggi internazionali e che non trasportano cargo rispetto alle convenzioni internazionali.
Il Passenger Yacht Code è adottato, in particolare, nel rispetto dei seguenti criteri:
1) i requisiti e gli standard sono razionalizzati rispetto alle convenzioni Solas 74/78, LL 1966, Stcw 78/95/10, Tonnage 1969, Marpol 73/78, Colreg 1972, Mlc 2006, Ballast Water Management Convention 2004, International Convention on the Control of Harmful Anti-fouling Systems on Ships, International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001;
2) i principi generali delle convenzioni, di cui al precedente punto 1), assicurando equivalenze ed esenzioni, laddove l'applicazione delle previsioni delle convenzioni alle unità da diporto non è ragionevole o tecnicamente non praticabile;
bb) caratteristiche degli strumenti omologati da impiegare negli accertamenti relativi alla violazione dei limiti di velocità.
bb-bis) disciplina della navigazione e dell'utilizzo delle unità da diporto a controllo remoto, delle responsabilità connesse e del regime assicurativo;
bb-ter) disciplina relativa all'annotazione sul ruolino di equipaggio, secondo criteri di semplificazione delle procedure e alla luce delle modalità di comunicazione telematica, anche con riguardo alle unità in acque estere.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:
a) il decreto di cui all'articolo 36-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto dall'articolo 27 del presente decreto;
b) il decreto di cui all'articolo 49-quater, comma 13, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto dall'articolo 33 del presente decreto;
c) il decreto di cui all'articolo 49-sexies, comma 10, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto dall'articolo 33 del presente decreto.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanati:
a) il decreto di cui all'articolo 19-bis, comma 4, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, come introdotto dall'articolo 58 del presente decreto;
b) il decreto di cui all'articolo 53-bis, comma 7, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, come introdotto dall'articolo 38 del presente decreto.
4. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
5. A decorrere dalla entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del presente articolo è abrogato l'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento previsto dall'articolo 11, comma 1, della legge 1 aprile 1981, n. 121.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i seguenti articoli del regolamento di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171:
a) articolo 32, commi 1, 2 e 3;
b) articolo 42;
c) articolo 43, commi 1 e 2;
d) articolo 44.