DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 giugno 2019, n. 78

Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno. (19G00085)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/08/2019 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 14-1-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 10 
 
Indicazione del numero massimo degli uffici dirigenziali  di  livello
  non  generale  e  disciplina   del   procedimento   per   la   loro
  individuazione  nonche'   per   la   ripartizione   del   personale
  contrattualizzato non dirigenziale. 
 
  1. I Dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 1, si articolano  in
uffici di livello dirigenziale  non  generale  ((nel  limite  massimo
numerico di 473)). 
  2. Con  successivi  decreti  ministeriali,  da  adottare  ai  sensi
dell'articolo 5, settimo comma della legge 1° aprile 1981, n. 121,  e
dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
300, si provvede, entro 8 mesi dalla data di entrata  in  vigore  del
presente  regolamento,  all'individuazione  e  alla  definizione  dei
compiti degli uffici e dei posti di funzione di livello  dirigenziale
non generale, nonche' alla  loro  distribuzione  nelle  strutture  di
livello dirigenziale generale dell'amministrazione. 
  3. Nel medesimo termine di cui al comma 2, con uno o  piu'  decreti
ministeriali si provvede, altresi', alla ripartizione dei contingenti
di personale appartenente  alle  aree  prima,  seconda  e  terza  nei
profili  professionali,  nelle  fasce  retributive  e  nelle  diverse
strutture,   centrali   e   periferiche,   in   cui    si    articola
l'amministrazione. 
  4. Fino all'adozione dei  decreti  di  cui  al  comma  2,  ciascuna
articolazione di livello dirigenziale generale  di  cui  al  presente
regolamento opera avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di
livello  non  generale  con  competenze  prevalenti  nei  settori  di
attribuzione delle medesime.