DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 87

Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese. (18G00112)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/07/2018
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 (in G.U. 11/08/2018, n. 186).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2021)
Testo in vigore dal: 1-1-2020
aggiornamenti all'articolo
 
 
                             Art. 1-bis 
 
    (Esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile). 
 
  1. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)). 
  2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)). 
  3.((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2019, N. 160)). 
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 31,83  milioni
di euro per l'anno 2019, in 111,52 milioni di euro per  l'anno  2020,
in 162,62 milioni di euro per l'anno 2021, in 134,02 milioni di  euro
per l'anno 2022, in 54,32 milioni di euro per l'anno 2023 e  in  3,23
milioni di euro per l'anno 2024, e a quelli derivanti  dal  comma  5,
pari a 6,97 milioni di euro per l'anno 2019, a 0,48 milioni  di  euro
per l'anno 2020, a 2,88 milioni di euro  per  l'anno  2021,  a  16,38
milioni di euro per l'anno 2022, a 6,08 milioni di  euro  per  l'anno
2023, a 44,37 milioni di euro per l'anno 2024 e  a  46,8  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede: 
    a) quanto a 27,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 48,5  milioni
di euro per l'anno 2021, a 33,4 milioni di euro per  l'anno  2022,  a
13,6 milioni di euro per l'anno 2023 e a  0,8  milioni  di  euro  per
l'anno 2024, mediante le maggiori entrate di cui ai commi 1 e 2; 
    b) quanto a 38,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 84,2  milioni
di euro per l'anno 2020, a 117 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
anni 2021 e 2022 e a 46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2023, mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo
9, comma 6. 
  5. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di 6,97 milioni di euro per l'anno 2019, di 0,48
milioni di euro per l'anno 2020, di 2,88 milioni di euro  per  l'anno
2021, di 16,38 milioni di euro per l'anno 2022, di  6,08  milioni  di
euro per l'anno 2023, di 44,37 milioni di euro per l'anno 2024  e  di
46,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. 
  6. Al fine  di  garantire  la  neutralita'  sui  saldi  di  finanza
pubblica, l'Istituto nazionale della previdenza sociale  provvede  al
monitoraggio trimestrale degli oneri di cui ai commi 1 e 2 e comunica
le relative risultanze al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze  entro  il  mese
successivo al trimestre di riferimento, anche ai  fini  dell'adozione
delle eventuali iniziative da intraprendere ai sensi dell'articolo 17
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.