DECRETO-LEGGE 20 giugno 2017, n. 91

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. (17G00110)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/2017
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 (in G.U. 12/08/2017, n. 188).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5 
 
                 Benefici fiscali e semplificazioni 
 
  1. Le nuove  imprese  e  quelle  gia'  esistenti,  che  avviano  un
programma di attivita' economiche imprenditoriali o  di  investimenti
di natura incrementale nella ZES, possono  usufruire  delle  seguenti
tipologie di agevolazioni: 
    a) l'attivita' economica nelle ZES e' libera, nel rispetto  delle
norme nazionali ed europee sull'esercizio  dell'attivita'  d'impresa.
Al  fine   di   semplificare   ed   accelerare   l'insediamento,   la
realizzazione e lo svolgimento  dell'attivita'  economica  nelle  ZES
sono  disciplinati  i  seguenti  criteri  derogatori  alla  normativa
vigente, procedure  semplificate  e  regimi  procedimentali  speciali
applicabili.   Per   la   celere   definizione    dei    procedimenti
amministrativi, sono ridotti di un  terzo  i  termini  di  cui:  agli
articoli 2 e 19 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241;  al  decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  in  materia  di  valutazione
d'impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS) e
autorizzazione integrata ambientale (AIA); al regolamento di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 13  marzo  2013,  n.  59,  in
materia di autorizzazione unica ambientale (AUA); al codice di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al regolamento  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017,  n.  31,
in materia di autorizzazione paesaggistica; al testo unico di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.  380,  in
materia edilizia; alla legge 28 gennaio 1994, n. 84,  in  materia  di
concessioni demaniali portuali; 
    a-bis) nell'ambito del procedimento di  cui  all'articolo  5-bis,
eventuali autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta
comunque  denominati  la  cui  adozione  richiede  l'acquisizione  di
pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque  denominati
di  competenza  di  piu'  amministrazioni  sono  adottati  ai   sensi
dell'articolo 14-bis della legge n.  241  del  1990;  i  termini  ivi
previsti sono ridotti della meta' e sono altresi' ridotti alla  meta'
i termini di cui all'articolo 17-bis, comma 1, della legge  7  agosto
1990 n. 241; 
    a-ter) presso ogni Commissario straordinario di cui  all'articolo
4, comma 6, opera uno sportello unico  digitale  presso  il  quale  i
soggetti  interessati  ad  avviare  una  nuova   attivita'   soggetta
all'autorizzazione unica di cui  all'articolo  5-bis,  presentano  il
proprio progetto. Lo sportello unico e'  reso  disponibile  anche  in
lingua inglese e opera secondo i migliori standard  tecnologici,  con
carattere di interoperabilita' rispetto ai sistemi e alle piattaforme
digitali in  uso  presso  gli  enti  coinvolti  nell'istruttoria  del
procedimento. Ciascun Commissario rende noto, con  avviso  pubblicato
nel proprio sito internet istituzionale, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente  disposizione,  la  data  a  partire
dalla quale lo sportello e' reso disponibile. Nelle more della  piena
operativita'  dello  sportello  unico   digitale,   le   domande   di
autorizzazione unica sono presentate  allo  sportello  unico  per  le
attivita'  produttive  (SUAP)  territorialmente  competente  di   cui
all'articolo 38 comma 3 del decreto legge 25  giugno  2008,  n.  112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  che
le trasmette al Commissario con  le  modalita'  determinate  mediante
accordo tra questo e gli enti titolari dei SUAP; 
    a-quater) presso la Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e'
istituita la Cabina di regia ZES, presieduta dal Ministro per il Sud,
Autorita' politica delegata per la coesione territoriale  e  composta
dal Ministro per gli affari regionali e le  autonomie,  dal  Ministro
per la pubblica amministrazione, dal Ministro dell'economia  e  delle
finanze, dal Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  dal
Ministro dello sviluppo economico, dai  Presidenti  delle  regioni  e
delle province autonome e dai presidenti dei  Comitati  di  indirizzo
delle ZES istituite, nonche' dagli altri Ministri competenti in  base
all'ordine del giorno. Alle riunioni della Cabina  di  regia  possono
essere invitati come osservatori i rappresentanti  di  enti  pubblici
locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi.
L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di  regia,  che  si
avvale a tal fine del Dipartimento per le politiche di coesione della
Presidenza del Consiglio dei  ministri,  riguarda  principalmente  la
verifica e il monitoraggio degli interventi nelle ZES, sulla base dei
dati raccolti ai sensi del comma 6. Alla prima riunione della  Cabina
di regia e' altresi' approvata la delibera recante il regolamento  di
organizzazione dei lavori della stessa; 
    a-quinquies) entro centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente disposizione,  ogni  regione  interessata  puo'
presentare al Ministro per il Sud, Autorita' politica delegata per la
coesione territoriale una proposta di protocollo  o  convenzione  per
l'individuazione  di  ulteriori  procedure  semplificate   e   regimi
procedimentali speciali. La proposta  individua  dettagliatamente  le
procedure oggetto di semplificazioni, le norme di  riferimento  e  le
amministrazioni locali e statali competenti  ed  e'  approvata  dalla
Cabina  di  regia  di  cui  alla  lettera   a-quater).   Sono   parti
dell'accordo o protocollo la regione proponente e le  amministrazioni
locali o statali competenti per ogni procedimento individuato; 
    a-sexies) nelle ZES e nelle  ZES  interregionali  possono  essere
istituite zone franche doganali intercluse ai sensi  del  regolamento
(UE) n. 952/2013 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  9
ottobre 2013, che istituisce il codice doganale  dell'Unione,  e  dei
relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione  di  dette
zone franche doganali, il cui Piano di Sviluppo Strategico sia  stato
presentato dalle regioni proponenti entro l'anno 2019, e' proposta da
ciascun Comitato di  indirizzo  entro  il  31  dicembre  2023  ed  e'
approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle  dogane
e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta; 
    a-septies) al fine di incentivare il recupero delle potenzialita'
nell'Area portuale di Taranto e sostenere l'occupazione, e' istituita
la Zona franca doganale interclusa ai sensi del regolamento  (UE)  n.
952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre  2013,
la cui perimetrazione e' definita dall'Autorita' di sistema  portuale
del  Mare  Ionio  ed  approvata  con  determinazione  del   direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. 
    b) accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano  di
sviluppo strategico della ZES di cui all'articolo 4,  comma  5,  alle
condizioni definite dal  soggetto  per  l'amministrazione,  ai  sensi
della legge 28 gennaio 1994, n.  84,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, nel rispetto della  normativa  europea  e  delle  norme
vigenti in materia di sicurezza, nonche' delle  disposizioni  vigenti
in materia di semplificazione previste dagli articoli  18  e  20  del
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169. 
  1-bis. I termini di cui al comma 1  previsti  per  il  rilascio  di
autorizzazioni, approvazioni, intese, concerti, pareri,  concessioni,
accertamenti di conformita' alle prescrizioni delle norme e dei piani
urbanistici ed edilizi, nulla  osta  ed  atti  di  assenso,  comunque
denominati,  degli  enti  locali,  regionali,  delle  amministrazioni
centrali nonche' di tutti gli altri competenti enti e agenzie sono da
considerarsi perentori. Decorsi inutilmente tali termini, gli atti si
intendono resi in senso favorevole. 
  2. In relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, il  credito
d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge  28
dicembre  2015,  n.  208,  e'  commisurato  alla  quota   del   costo
complessivo dei beni acquisiti entro  il  ((31  dicembre  2023))  nel
limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100  milioni
di euro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di  cui
al medesimo articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28  dicembre
2015, n. 208. Il credito di imposta e' esteso all'acquisto di terreni
e all'acquisizione,  alla  realizzazione  ovvero  all'ampliamento  di
immobili strumentali agli investimenti. Per rafforzare  la  struttura
produttiva delle Zone economiche speciali (ZES) mediante lo strumento
agevolativo denominato 'contratto di sviluppo', di  cui  all'articolo
43  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e'  stanziata  la
somma complessiva di 250 milioni di euro, a valere sul Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione programmazione 2021-2027, di  cui  50  milioni
per il 2022 e 100 milioni per ciascuno degli anni  2023  e  2024.  Le
predette  risorse  sono   assegnate   con   delibera   del   Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile al Ministero dello sviluppo  economico,  nell'ambito  del
Piano di sviluppo e coesione, programmazione 2021-2027, di competenza
del predetto Ministero, con specifica destinazione  al  finanziamento
addizionale delle iniziative imprenditoriali nelle ZES. Il  Ministero
dello  sviluppo  economico,  d'intesa  con  il  Dipartimento  per  le
politiche di coesione della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,
definisce con apposite direttive le aree tematiche  e  gli  indirizzi
operativi per la gestione degli interventi, nonche' le  modalita'  di
vigilanza e monitoraggio sull'attuazione degli interventi  finanziati
e sui risultati conseguiti. La valutazione delle  singole  iniziative
segue criteri di  massima  semplificazione  e  riduzione  dei  tempi,
secondo quanto gia' previsto dai decreti di cui all'articolo 3, comma
4,  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
  2-bis.  Gli  interventi  relativi  agli  oneri  di   urbanizzazione
primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del testo unico di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le
imprese  beneficiarie   delle   agevolazioni   che   effettuano   gli
investimenti ammessi al credito d'imposta di cui  al  comma  2,  sono
realizzati entro  il  termine  perentorio  di  novanta  giorni  dalla
presentazione della  relativa  istanza  da  parte  delle  imprese  ai
gestori dei servizi di pubblica  utilita'.  In  caso  di  ritardo  si
applica l'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  3. Il riconoscimento delle tipologie  di  agevolazione  di  cui  ai
commi 1 e 2 e' soggetto al rispetto delle seguenti condizioni: 
    a) le imprese beneficiarie devono  mantenere  la  loro  attivita'
nell'area  ZES  per  almeno  sette   anni   dopo   il   completamento
dell'investimento oggetto delle  agevolazioni,  pena  la  revoca  dei
benefici concessi e goduti; 
    b)  le  imprese  beneficiarie  non  devono  essere  in  stato  di
liquidazione o di scioglimento. 
  4. L'agevolazione di cui al comma 2 e'  concessa  nel  rispetto  di
tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n.  651/2014  della
Commissione del 17 giugno 2014, e in particolare di  quanto  disposto
dall'articolo  14;  agli  adempimenti  di  cui  all'articolo  11  del
medesimo  Regolamento  provvede  il  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, o il Ministro delegato per la coesione  territoriale  e  il
Mezzogiorno. 
  5. Agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 valutati in  25  milioni
di euro nel 2018; 31,25 milioni di euro nel 2019 e 150,2  milioni  di
euro nel 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per lo  Sviluppo  e  la  Coesione  programmazione  2014-2020  di  cui
all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147.  Le
risorse di cui al periodo precedente sono imputate alla  quota  delle
risorse  destinata  a  sostenere  interventi  nelle  regioni  di  cui
all'articolo 4, comma 4. 
  6. L'Agenzia per la coesione  territoriale  assicura,  con  cadenza
almeno semestrale, il monitoraggio degli interventi e degli incentivi
concessi, riferendo al Presidente del Consiglio dei  ministri,  o  al
Ministro delegato per la  coesione  territoriale  e  il  Mezzogiorno,
sull'andamento delle  attivita'  e  sull'efficacia  delle  misure  di
incentivazione concesse, avvalendosi  di  un  piano  di  monitoraggio
concordato con il soggetto per l'amministrazione di cui  all'articolo
4,  comma  6,  sulla  base  di  indicatori  di  avanzamento   fisico,
finanziario e procedurale definiti con il decreto di cui all'articolo
4, comma 3. L'Agenzia per la coesione affida  i  servizi  tecnologici
per la realizzazione dello sportello unico  digitale  e  per  la  sua
messa in funzione, mediante procedura di evidenza pubblica, ovvero si
avvale, mediante convenzione, di piattaforme gia'  in  uso  ad  altri
enti o amministrazioni.  Gli  oneri,  nella  misura  massima  di  2,5
milioni di euro, sono posti a carico del PON Governance  2014/2020  e
in particolare sulla quota React  UE  assegnata  al  programma  nello
specifico Asse di Assistenza Tecnica e  Capacita'  amministrativa  di
cui alla Decisione della Commissione  Europea  C(2021)  7145  del  29
settembre 2021.