DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

((Codice dei contratti pubblici)). (16G00062)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 20-5-2017
aggiornamenti all'articolo
 
                               Art. 27 
 
     (Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori) 
 
  1. L'approvazione dei progetti da parte delle amministrazioni viene
effettuata in conformita' ((alla)) legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e
successive modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che
regolano la materia. Si  applicano  le  disposizioni  in  materia  di
conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti  della
citata legge n. 241 del 1990. 
  ((1-bis. Nei casi di appalti conseguenti al ritiro, alla  revoca  o
all'annullamento di un precedente appalto, basati su progetti  per  i
quali risultino scaduti i  pareri,  le  autorizzazioni  e  le  intese
acquisiti, ma non siano intervenute  variazioni  nel  progetto  e  in
materia di regolamentazione ambientale, paesaggistica  e  antisismica
ne' in materia di disciplina urbanistica, restano confermati, per  un
periodo comunque non superiore  a  cinque  anni,  i  citati  predetti
pareri, le  autorizzazioni  e  le  intese  gia'  resi  dalle  diverse
amministrazioni. L'assenza delle variazioni di cui al  primo  periodo
deve essere oggetto di specifica valutazione e attestazione da  parte
del RUP. Restano escluse le ipotesi in cui il  ritiro,  la  revoca  o
l'annullamento  del  precedente  appalto  siano  dipesi  da  vizi   o
circostanze comunque inerenti i pareri, le autorizzazioni o le intese
di cui al primo periodo.)) 
  2. Le  amministrazioni  aggiudicatrici  e  gli  enti  aggiudicatori
possono sottoporre al procedimento di approvazione  dei  progetti  un
livello progettuale di maggior dettaglio, al fine di  ottenere  anche
le   approvazioni   proprie   delle   precedenti   fasi   progettuali
eventualmente non effettuate. La dichiarazione di  pubblica  utilita'
di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001 n. 327,  e  successive  modificazioni,  puo'
essere disposta anche quando l'autorita' espropriante approva  a  tal
fine  il  progetto  esecutivo  dell'opera  pubblica  o  di   pubblica
utilita'. 
  3. In sede di conferenza dei servizi  di  cui  all'articolo  14-bis
della legge n.  241  del  1990  sul  progetto  di  fattibilita',  con
esclusione  dei  lavori   di   manutenzione   ordinaria,   tutte   le
amministrazioni e i soggetti invitati, ivi compresi gli enti  gestori
di  servizi  pubblici  a  rete  per  i  quali  possono   riscontrarsi
interferenze con il progetto, sono  obbligati  a  pronunciarsi  sulla
localizzazione e sul tracciato dell'opera, anche presentando proposte
modificative, nonche' a comunicare l'eventuale  necessita'  di  opere
mitigatrici e compensative dell'impatto. ((In  tale  fase,  gli  enti
gestori di servizi pubblici a  rete  forniscono,  contestualmente  al
proprio   parere,   il   cronoprogramma    di    risoluzione    delle
interferenze.))  Salvo  circostanze  imprevedibili,  le   conclusioni
adottate  dalla  conferenza  in  merito  alla  localizzazione  o   al
tracciato ((, nonche' al progetto di risoluzione delle interferenze))
e alle opere mitigatrici e compensative, ferma restando la  procedura
per  il  dissenso  di  cui  all'articolo  14-bis,   comma   3-bis   e
all'articolo 14-quater, comma 3 della predetta legge n. 241 del 1990,
non possono essere modificate in sede di approvazione dei  successivi
livelli progettuali, a meno del ritiro e della ripresentazione di  un
nuovo progetto di fattibilita'. 
  4. In relazione al procedimento di  approvazione  del  progetto  di
fattibilita' di cui al comma 3, gli enti gestori  delle  interferenze
gia' note o prevedibili hanno l'obbligo di verificare e segnalare  al
soggetto aggiudicatore la sussistenza di  interferenze  non  rilevate
con il sedime della infrastruttura o dell'insediamento produttivo ((e
di elaborare, a spese del  soggetto  aggiudicatore,  il  progetto  di
risoluzione delle interferenze di  propria  competenza.  Il  soggetto
aggiudicatore sottopone a verifica preventiva di congruita'  i  costi
di progettazione  per  la  risoluzione  delle  interferenze  indicate
dall'ente gestore. La violazione di tali  obblighi))  che  sia  stata
causa di ritardato avvio o anomalo andamento dei lavori comporta  per
l'ente gestore responsabilita' patrimoniale per i  danni  subiti  dal
soggetto aggiudicatore. 
  5. Il progetto definitivo  e'  corredato  dalla  indicazione  delle
interferenze,  ((anche  non  rilevate   ai   sensi   del   comma   4,
individuate)) dal soggetto aggiudicatore  e,  in  mancanza,  indicate
dagli enti gestori nel termine di sessanta giorni dal ricevimento del
progetto, nonche' dal programma degli spostamenti e attraversamenti e
di quant'altro necessario alla risoluzione delle interferenze. 
  6. Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico  servizio
devono rispettare il programma di risoluzione delle  interferenze  di
cui al comma 5 approvato unitamente  al  progetto  definitivo,  anche
indipendentemente dalla stipula di eventuali convenzioni regolanti la
risoluzione delle interferenze, sempre che il soggetto  aggiudicatore
si impegni a mettere a disposizione  in  via  anticipata  le  risorse
occorrenti.  ((Il  mancato  rispetto  del   suddetto   programma   di
risoluzione delle interferenze, che  sia  stato  causa  di  ritardato
avvio o anomalo andamento dei lavori,  comporta  per  l'ente  gestore
responsabilita'  patrimoniale  per  i  danni  subiti   dal   soggetto
aggiudicatore.)) 
  7. Restano ferme  le  disposizioni  vigenti  che  stabiliscono  gli
effetti  dell'approvazione  dei  progetti  ai  fini  urbanistici   ed
espropriativi, nonche' l'applicazione  della  vigente  disciplina  in
materia di valutazione di impatto ambientale.