DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50

((Codice dei contratti pubblici)). (16G00062)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 6-12-2017
aggiornamenti all'articolo
 
                              Art. 157 
 
 
            (Altri incarichi di progettazione e connessi) 
 
  1. Gli incarichi  di  progettazione  relativi  ai  lavori  che  non
rientrano tra quelli di cui al comma 2, primo periodo,  dell'articolo
23 nonche' di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
di  direzione  dei   lavori,   di   direzione   dell'esecuzione,   di
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo  di
importo pari o superiore alle soglie di  cui  all'articolo  35,  sono
affidati secondo le modalita' di cui alla Parte II, Titolo I, II, III
e IV del presente codice. Nel caso in cui il valore  delle  attivita'
di  progettazione,  coordinamento  della   sicurezza   in   fase   di
progettazione, direzione dei lavori e coordinamento  della  sicurezza
in fase di esecuzione sia pari o superiore complessivamente la soglia
di cui all'articolo 35, l'affidamento  diretto  della  direzione  dei
lavori e coordinamento della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  al
progettista e' consentito soltanto per particolari e motivate ragioni
e ove espressamente previsto dal bando di gara  della  progettazione.
(4) 
  2. Gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione,  di  direzione  dei  lavori,  di  direzione
dell'esecuzione,  di  coordinamento  della  sicurezza  in   fase   di
esecuzione e di collaudo di importo  pari  o  superiore  a  40.000  e
inferiore a 100.000  euro  possono  essere  affidati  dalle  stazioni
appaltanti a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei
principi   di   non   discriminazione,   parita'   di    trattamento,
proporzionalita' e  trasparenza,  e  secondo  la  procedura  prevista
dall'articolo 36, comma 2, lettera b); l'invito e' rivolto ad  almeno
cinque soggetti, se sussistono in tale numero  aspiranti  idonei  nel
rispetto del criterio di rotazione degli  inviti.  Gli  incarichi  di
importo pari o superiore a 100.000  euro  sono  affidati  secondo  le
modalita' di cui alla Parte II, Titoli III e IV del presente codice. 
  3.  E'  vietato  l'affidamento  di  attivita'   di   progettazione,
direzione  lavori,  coordinamento  della   sicurezza   in   fase   di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase  di  esecuzione,
collaudo, indagine e attivita' di supporto per mezzo di  contratti  a
tempo determinato o altre procedure diverse da  quelle  previste  dal
presente codice. (4)((6)) 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 ha disposto (con l'art.  97,  comma
1, lettere a) e c)) che "All'articolo 157 del decreto legislativo  18
aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, al primo periodo  e  al  secondo  periodo,  dopo  le
parole: "di direzione dei lavori," sono  inserite  le  seguenti:  "di
direzione dell'esecuzione,""; 
  [...] 
  c) al comma 3, dopo le parole:  "di  direzione  dei  lavori,"  sono
inserite le seguenti: "di direzione dell'esecuzione,"". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla
L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 2-bis, comma  19)
che "In deroga alla previsioni dell'articolo 157, comma 3, del codice
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  relativamente
agli interventi di cui all'articolo 14 del decreto-legge  17  ottobre
2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre
2016, n.  229,  le  attivita'  di  progettazione,  direzione  lavori,
direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in  fase  di
progettazione, coordinamento della sicurezza in fase  di  esecuzione,
collaudo, indagine e attivita' di supporto  possono  essere  affidate
anche al  personale  assunto  secondo  le  modalita'  previste  dagli
articoli 3 e 50-bis  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229".