DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 148

Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00160)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/09/2015 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 30-12-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 26 
 
 
                  Fondi di solidarieta' bilaterali 
 
  1. Le organizzazioni sindacali e  imprenditoriali  comparativamente
piu'  rappresentative  a  livello  nazionale  stipulano   accordi   e
contratti collettivi, anche  intersettoriali,  aventi  a  oggetto  la
costituzione di fondi di solidarieta' bilaterali per  i  settori  che
non rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo I  del  presente
decreto, con la finalita' di assicurare ai lavoratori una  tutela  in
costanza di rapporto di lavoro nei casi di  riduzione  o  sospensione
dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalle disposizioni di
cui al predetto Titolo. 
  1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022,  fatti  salvi  i  fondi  di
solidarieta' bilaterali gia' costituiti alla predetta data che devono
comunque adeguarsi a quanto disposto dall'articolo 30,  comma  1-bis,
le organizzazioni sindacali e imprenditoriali  comparativamente  piu'
rappresentative a livello nazionale  stipulano  accordi  e  contratti
collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto  la  costituzione
di fondi di solidarieta' bilaterali per i datori di  lavoro  che  non
rientrano  nell'ambito  di  applicazione  dell'articolo  10,  con  la
finalita' di assicurare ai  lavoratori  una  tutela  in  costanza  di
rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita'
lavorativa per le causali ordinarie e  straordinarie,  come  regolate
dalle disposizioni di cui al titolo I. 
  2. I fondi di cui al comma 1  sono  istituiti  presso  l'INPS,  con
decreto del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  adottare
entro 90 giorni dagli  accordi  e  contratti  collettivi  di  cui  al
medesimo comma. 
  3. Con le medesime modalita' di cui ai commi 1 e 2  possono  essere
apportate  modifiche  agli  atti  istitutivi  di  ciascun  fondo.  Le
modifiche aventi a oggetto  la  disciplina  delle  prestazioni  o  la
misura delle aliquote sono  adottate  con  decreto  direttoriale  dei
Ministeri del lavoro e delle  politiche  sociali  e  dell'economia  e
delle finanze, sulla base di una proposta del comitato amministratore
di cui all'articolo 36. 
  4. I decreti di cui  al  comma  2  determinano,  sulla  base  degli
accordi e contratti collettivi, l'ambito di applicazione dei fondi di
cui al comma 1, con riferimento al settore di attivita', alla  natura
giuridica e  alla  classe  di  ampiezza  dei  datori  di  lavoro.  Il
superamento  dell'eventuale  soglia  dimensionale  fissata   per   la
partecipazione al fondo e'  verificato  mensilmente  con  riferimento
alla media del semestre precedente. 
  5. I fondi di cui al comma 1 non  hanno  personalita'  giuridica  e
costituiscono gestioni dell'INPS. 
  6. Gli oneri di amministrazione di ciascun fondo di cui al comma  1
sono determinati  secondo  i  criteri  definiti  dal  regolamento  di
contabilita' dell'INPS. 
  7. L'istituzione dei fondi di cui al comma 1  e'  obbligatoria  per
tutti i settori che non rientrano  nell'ambito  di  applicazione  del
Titolo I del presente decreto, in relazione ai datori di  lavoro  che
occupano  mediamente  piu'  di  cinque  dipendenti.   Ai   fini   del
raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche  gli
apprendisti. Le prestazioni e i relativi obblighi contributivi non si
applicano al personale dirigente se non espressamente previsto. 
  7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, l'istituzione dei fondi  di
cui al comma 1-bis  e'  obbligatoria  per  i  datori  di  lavoro  che
occupano almeno un dipendente. I fondi gia' costituiti alla  predetta
data si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro  il
((30 giugno 2023)). In mancanza, i  datori  di  lavoro  del  relativo
settore confluiscono, a decorrere dal ((1° luglio 2023)),  nel  fondo
di integrazione salariale di  cui  all'articolo  29,  al  quale  sono
trasferiti i contributi gia' versati o comunque dovuti dai datori  di
lavoro medesimi. 
  8. I fondi gia' costituiti ai  sensi  del  comma  1  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, si adeguano alle disposizioni
di cui al comma 7 entro il 31 dicembre 2015. In mancanza, i datori di
lavoro del relativo settore, che occupano mediamente piu'  di  cinque
dipendenti, confluiscono nel fondo di integrazione salariale  di  cui
all'articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio 2016  e  i  contributi  da
questi gia' versati o comunque  dovuti  ai  fondi  di  cui  al  primo
periodo vengono trasferiti al fondo di integrazione salariale. 
  9. I fondi di cui al comma  1,  che  comprendono,  per  periodi  di
sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti  dal  1°
gennaio 2022, anche  i  datori  di  lavoro  che  occupano  almeno  un
dipendente, oltre alla finalita' di cui al  medesimo  comma,  possono
avere le seguenti finalita': 
    a) assicurare ai lavoratori prestazioni integrative,  in  termini
di importi o durate, rispetto alle prestazioni previste  dalla  legge
in caso di cessazione del  rapporto  di  lavoro,  ovvero  prestazioni
integrative,  in  termini  di  importo,  rispetto  a  trattamenti  di
integrazione salariale previsti dalla normativa vigente; 
    b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito,
riconosciuto nel quadro dei processi  di  agevolazione  all'esodo,  a
lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il  pensionamento
di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; 
    c)  contribuire  al  finanziamento  di  programmi  formativi   di
riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con
gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea. (12) 
    c-bis) assicurare, in via opzionale,  il  versamento  mensile  di
contributi  previdenziali  nel  quadro  dei  processi  connessi  alla
staffetta generazionale a favore  di  lavoratori  che  raggiungono  i
requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei
successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso  il
medesimo datore di lavoro di lavoratori di eta' non  superiore  a  35
anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni. 
  10. Per le finalita' di cui al comma 9, i fondi di cui al  comma  1
possono essere istituiti anche in relazione a settori di attivita'  e
classi  di  ampiezza  dei  datori  di  lavoro  che   gia'   rientrano
nell'ambito di applicazione del Titolo I del presente decreto. Per le
imprese  nei  confronti   delle   quali   trovano   applicazione   le
disposizioni in materia  di  indennita'  di  mobilita'  di  cui  agli
articoli 4  e  seguenti  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e
successive modificazioni, gli accordi e contratti collettivi  di  cui
al comma 1  possono  prevedere  che  il  fondo  di  solidarieta'  sia
finanziato,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2017,  con   un'aliquota
contributiva nella misura dello 0,30  per  cento  delle  retribuzioni
imponibili ai fini previdenziali. 
  11. Gli accordi e i contratti collettivi di cui al comma 1  possono
prevedere che nel fondo di cui al  medesimo  comma  confluisca  anche
l'eventuale fondo interprofessionale istituito dalle  medesime  parti
firmatarie ai sensi dell'articolo 118 della legge 23  dicembre  2000,
n. 388, e successive modificazioni. In tal caso, al  fondo  affluisce
anche il gettito del contributo integrativo  stabilito  dall'articolo
25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e  successive
modificazioni, con riferimento ai datori di lavoro cui si applica  il
fondo e le prestazioni derivanti dall'attuazione  del  primo  periodo
del presente comma sono riconosciute nel limite di tale gettito. 
 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con  modificazioni  dalla
L. 28 marzo 2019, n. 26, ha disposto (con l'art.  22,  comma  1)  che
"Fermo restando quanto previsto al comma 9  dell'articolo  14,  e  in
attesa della riforma dei Fondi di solidarieta' bilaterali di  settore
con  l'obiettivo  di  risolvere   esigenze   di   innovazione   delle
organizzazioni   aziendali   e   favorire   percorsi   di    ricambio
generazionale,   anche   mediante   l'erogazione    di    prestazioni
previdenziali integrative finanziate con i fondi  interprofessionali,
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  i
fondi di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,  oltre
le finalita' previste dall'articolo 26, comma 9, del medesimo decreto
legislativo n. 148 del 2015,  possono  altresi'  erogare  un  assegno
straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano
i requisiti previsti per l'opzione per l'accesso alla pensione  quota
100 di cui al presente decreto entro il  31  dicembre  2021  e  ferma
restando la modalita' di finanziamento di cui all'articolo 33,  comma
3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015".