DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ((nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)). (12G0117)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/7/2012, ad eccezione del comma 83 dell'art. 12 che entra in vigore l'1/1/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 16-bis. 
(Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato  agli  oneri
                   del trasporto pubblico locale). 
 
  1. A decorrere dall'anno 2013 e' istituito il Fondo  nazionale  per
il  concorso  finanziario  dello  Stato,  agli  oneri  del  trasporto
pubblico  locale,  anche  ferroviario,  nelle   regioni   a   statuto
ordinario. Il Fondo e' alimentato da una compartecipazione al gettito
derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla  benzina.
L'aliquota di compartecipazione e' applicata alla previsione  annuale
del predetto gettito, iscritta nel pertinente capitolo dello stato di
previsione dell'entrata, ed e' stabilita, entro il 31  gennaio  2013,
con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  in  misura  tale  da
assicurare, per ciascuno degli anni 2013 e 2014  e  a  decorrere  dal
2015, l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso al risultato della
somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti risorse: 
    a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni di  euro  per
l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere dal 2015; 
    b)  risorse  derivanti   dalla   compartecipazione   al   gettito
dell'accisa sul gasolio per autotrazione e dell'accisa sulla benzina,
per l'anno 2011, di cui agli articoli 1, commi da 295  a  299,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244,  e  successive  modificazioni,  e  3,
comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della  quota
di accisa sulla  benzina  destinata  al  finanziamento  corrente  del
Servizio sanitario nazionale; 
    c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo di cui
all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  e
successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui all'articolo 30,
comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. (60) ((64)) 
  2. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  di  cui  al  comma  1  sono
abrogati: 
    a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre  1995,  n.
549; 
    b) i commi da 295 a 299 dell'articolo 1 della legge  24  dicembre
2007, n. 244, e successive modificazioni; 
    c) il comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 6  luglio  2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.
111, e successive: modificazioni; 
    d) il comma 3 dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214. 
  3.  Ferme  restando  le  funzioni   attribuite   ai   sensi   della
legislazione vigente all'Autorita' di regolazione dei  trasporti,  di
cui all'articolo 37  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e successive modificazioni, con decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare previa intesa in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono  definiti  i
criteri e le modalita' con cui ripartire e trasferire alle regioni  a
statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1.  I  criteri
sono definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra  ricavi
da traffico e costi dei servizi previsto  dalla  normativa  nazionale
vigente in materia di servizi  di  trasporto  pubblico  locale  e  di
servizi  ferroviari  regionali,  salvaguardando  le  esigenze   della
mobilita' nei territori anche con  differenziazione  dei  servizi,  e
sono finalizzati a  incentivare  le  regioni  e  gli  enti  locali  a
razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e  la  gestione
dei servizi medesimi mediante: 
    a)  un'offerta  di  servizio  piu'  idonea,  piu'  efficiente  ed
economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico; 
    b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da  traffico
e costi operativi; 
    c) la progressiva riduzione dei servizi  offerti  in  eccesso  in
relazione alla domanda e il corrispondente incremento  qualitativo  e
quantitativo dei servizi a domanda elevata; 
    d) la definizione di livelli occupazionali appropriati; 
    e) la  previsione  di  idonei  strumenti  di  monitoraggio  e  di
verifica. (60) 
  4. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto  di  cui
al comma 3, le regioni a  statuto  ordinario,  al  fine  di  ottenere
assegnazioni di contributi  statali  destinati  a  investimenti  o  a
servizi in materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regionali,
procedono, in  conformita'  con  quanto  stabilito  con  il  medesimo
decreto  di  cui  al  comma  3,   all'adozione   di   un   piano   di
riprogrammazione dei  servizi  di  trasporto  pubblico  locale  e  di
trasporto ferroviario  regionale,  rimodulano  i  servizi  a  domanda
debole e sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta data,
le modalita' di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione  al
mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da  traffico  e  costi
del  servizio  al  netto  dei  costi  dell'infrastruttura,   previsto
dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre  1997,
n. 422, con quelle piu' idonee a garantire il servizio  nel  rispetto
dello  stesso  rapporto  tra  ricavi  e  costi.   A   seguito   della
riprogrammazione, rimodulazione e sostituzione  di  cui  al  presente
comma,  i  contratti  di  servizio  gia'  stipulati  da  aziende   di
trasporto, anche  ferroviario,  con  le  singole  regioni  a  statuto
ordinario, sono oggetto di revisione. (60) 
  5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare, sentita la Conferenza  unificata,  entro  il  30  giugno  di
ciascun anno, sono ripartite le risorse del Fondo di cui al comma  1,
previo  espletamento  delle  verifiche  effettuate   sugli   effetti.
prodotti dal piano di riprogrammazione dei servizi, di cui  al  comma
4, nell'anno precedente. Per l'anno 2013 il riparto delle risorse  e'
effettuato sulla base dei criteri  e  delle  modalita'  previsti  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma  3,
previa adozione del piano di riprogrammazione di cui al  comma  4  da
parte delle regioni a statuto ordinario. (60) 
  6. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 APRILE 2017, N. 50, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 21 GIUGNO 2017, N. 96)). 
  7. A decorrere  dal  1°  gennaio  2013,  le  aziende  di  trasporto
pubblico  locale  e  le  aziende  esercenti  servizi  ferroviari   di
interesse regionale e locale trasmettono, per via  telematica  e  con
cadenza semestrale all'Osservatorio istituito ai sensi  dell'articolo
1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i dati  economici
e trasportistici, che lo stesso Osservatorio  provvede  a  richiedere
con adeguate garanzie di tutela dei dati commerciali sensibili, utili
a creare una banca di dati e un sistema informativo per  la  verifica
dell'andamento del settore, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico
della finanza pubblica. I  dati  devono  essere  certificati  con  le
modalita'  indicate  con  apposito   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  dell'interno.  I
contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di  servizio  non
possono  essere  erogati  alle  aziende  di  trasporto   pubblico   e
ferroviario che  non  trasmettono  tali  dati  secondo  le  modalita'
indicate. 
  8. Le risorse di cui al comma 1  non  possono  essere  destinate  a
finalita' diverse da quelle del finanziamento del trasporto  pubblico
locale, anche ferroviario. Ferme restando le funzioni  attribuite  ai
sensi della legislazione vigente  all'Autorita'  di  regolazione  dei
trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, e successive modificazioni, il monitoraggio sui costi e sulle
modalita' complessive di erogazione del servizio in ciascuna  regione
e' svolto dall'Osservatorio di cui al comma 7 del presente  articolo,
in conformita' alle  disposizioni  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui al comma 3. 
  9. La regione non puo' avere completo accesso al Fondo  di  cui  al
comma 1 se non  assicura  l'equilibrio  economico  della  gestione  e
l'appropriatezza della gestione stessa, secondo i  criteri  stabiliti
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  di  cui  al
comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare
previa intesa in sede di Conferenza unificata,  sono  stabilite,  per
l'ipotesi di squilibrio economico: 
    a) le modalita' di redazione del piano  di  riprogrammazione  dei
servizi, anche con la previsione dell'eventuale nomina di  commissari
ad acta; 
    b) la  decadenza  dei  direttori  generali  degli  enti  e  delle
societa' regionali che gestiscono il trasporto pubblico locale; 
    c)  le  verifiche  sull'attuazione  del  piano  e  dei   relativi
programmi operativi, anche con l'eventuale nomina  di  commissari  ad
acta. (60) 
 
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AGGIORNAMENTO (60) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21 giugno 2017, n. 96,  ha  disposto  (con  l'art.  27,  comma  7,
lettere a), b) e c)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore
del decreto di cui al comma 2,  alinea  sono  apportate  al  predetto
articolo  16-bis  del  citato  decreto-legge  le  seguenti  ulteriori
modificazioni: 
    a) i commi 3 e 5 sono abrogati; 
    b) al comma 4, primo periodo,  le  parole:  "Entro  quattro  mesi
dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3," e le parole:
", in conformita' con quanto stabilito con il medesimo decreto di cui
al comma 3," sono soppresse e le parole: "le Regioni" sono sostituite
dalle seguenti: "Le Regioni"; 
    c) al  comma  9,  primo  periodo,  le  parole:  "il  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  di  cui  al  comma  3"  sono
sostituite dalle seguenti: "decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri"". 
  La L. 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dal D.L. 24  aprile
2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n.
96, ha disposto (con l'art. 1, comma 534-quater) che "Nelle more  del
riordino del sistema della fiscalita' regionale, secondo  i  principi
di cui all'articolo 119 della Costituzione, la dotazione del Fondo di
cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,
e' rideterminata nell'importo di 4.789.506.000 euro per l'anno 2017 e
4.932.554.000 euro a decorrere  dall'anno  2018,  anche  al  fine  di
sterilizzare i conguagli di cui  all'articolo  unico,  comma  4,  del
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  26  luglio  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21  agosto  2013,  con
riferimento agli anni 2013 e successivi". 
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AGGIORNAMENTO (64) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 79)
che "A titolo di contributo per la realizzazione delle misure di  cui
al comma 78,  la  dotazione  del  Fondo  nazionale  per  il  concorso
finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale,  di
cui all'articolo 16-bis del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e'
incrementata di 500.000 euro per l'anno 2018, di 2  milioni  di  euro
per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per l'anno 2020".