DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83

Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/06/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (in SO n. 171, relativo alla G.U. 11/08/2012, n. 187).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-8-2012
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 32-bis 
   (( (Liquidazione dell'IVA secondo la contabilita' di cassa). )) 
 
  (( 1.  In  esecuzione  della  facolta'  accordata  dalla  direttiva
2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, per le cessioni di beni
e per le prestazioni di servizi effettuate da  soggetti  passivi  con
volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei  confronti  di
cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio  di  impresa,
arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto  diviene  esigibile
al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Per  i  medesimi
soggetti  l'esercizio  del  diritto  alla   detrazione   dell'imposta
relativa agli acquisti dei beni o dei servizi sorge  al  momento  del
pagamento dei relativi corrispettivi. In ogni caso, il  diritto  alla
detrazione dell'imposta in capo al cessionario o al committente sorge
al   momento   di   effettuazione   dell'operazione,   ancorche'   il
corrispettivo non  sia  stato  ancora  pagato.  Le  disposizioni  del
presente comma  non  si  applicano  alle  operazioni  effettuate  dai
soggetti  che  si  avvalgono  di  regimi  speciali  di   applicazione
dell'imposta,  ne'  a  quelle  poste  in  essere  nei  confronti   di
cessionari  o  di  committenti  che  assolvono   l'imposta   mediante
l'applicazione   dell'inversione   contabile.   L'imposta    diviene,
comunque, esigibile dopo il  decorso  del  termine  di  un  anno  dal
momento di effettuazione dell'operazione. Il limite  annuale  non  si
applica nel caso in cui il cessionario o il  committente,  prima  del
decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali. 
  2. Il regime di cui al comma 1 si rende applicabile previa  opzione
da  parte  del  contribuente,  da  esercitare  secondo  le  modalita'
individuate  con  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia   delle
entrate. 
  3. Sulle fatture emesse in applicazione delle disposizioni  di  cui
al comma 1 deve essere apposta specifica annotazione. 
  4. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite   le
disposizioni di attuazione del presente articolo. 
  5. Dalla data di entrata in vigore delle  disposizioni  di  cui  al
presente articolo, individuata con il decreto di cui al comma  4  del
presente articolo, e' abrogato  l'articolo  7  del  decreto-legge  29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2. 
  6. All'onere relativo all'attuazione del presente articolo, pari  a
11,9 milioni di euro per l'anno 2012 e a  500.000  euro  a  decorrere
dall'anno  2013,  si  provvede  mediante   corrispondente   riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 10,  della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
bilancio)).