LEGGE 23 dicembre 1999, n. 488

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-6-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 27 
   (Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile). 
 
  1. Le riassegnazioni alla spesa di somme  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato, previste dalle vigenti disposizioni legislative
per l'anno 2000, sono rinviate all'anno 2001, tranne quelle  connesse
con  accordi  e  impegni  internazionali  ed  europei,  ivi  compreso
l'utilizzo dei fondi comunitari e dei cofinanziamenti nazionali,  con
calamita' naturali, con interventi di carattere  umanitario,  nonche'
le rassegnazioni di somme  destinate  dalla  legge  o  dai  contratti
collettivi al personale delle pubbliche amministrazioni. 
  2. Ferma restando la disposizione del comma 1, le somme  dovute  da
amministrazioni ed enti pubblici  o  da  privati  per  prestazioni  e
servizi resi dalle Forze di polizia sono versate in  apposita  unita'
previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreti del Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e
della programmazione economica, alle pertinenti  unita'  previsionali
di base delle amministrazioni interessate. 
  3. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'  autorizzato
ad apportare le variazioni di bilancio  in  deroga  al  disposto  del
comma 1, entro il limite del  5  per  cento  dell'importo  risultante
dall'applicazione del medesimo comma 1. 
  4. Gli stanziamenti iscritti nelle unita' previsionali di base  del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000  e  le
relative proiezioni per gli anni 2001 e 2002,  concernenti  le  spese
classificate "Consumi intermedi" sono ridotti del  5  per  cento  per
ciascun  anno,  con  esclusione  di  quelli   relativi   ad   accordi
internazionali, ad intese con confessioni  religiose,  a  regolazioni
contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonche'  di  quelli  aventi
natura obbligatoria. 
  5. Gli stanziamenti  per  consumi  intermedi  del  Ministero  della
difesa non impegnati nell'esercizio finanziario 2000  possono  essere
mantenuti in bilancio per l'esercizio finanziario 2001. 
  6. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350. 
  7. COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 DICEMBRE 2003,  N.  353,  CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 27 FEBBRAIO 2004, N. 46. 
  8. Il canone di abbonamento alle radioaudizioni  circolari  e  alla
televisione e' attribuito per intero alla concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo, ad eccezione  della  quota  gia'  spettante
all'Accademia di Santa  Cecilia.  Il  secondo  periodo  del  comma  8
dell'articolo  17  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,   come
sostituito dall'articolo 45, comma 2, della legge 23  dicembre  1998,
n. 448, e' soppresso. ((40)) 
  9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e  private,
sono tenuti al pagamento: 
    a) di un canone annuo pari  all'1  per  cento  del  fatturato  se
emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale; 
    b) di un canone annuo pari all'1 per cento del fatturato, fino ad
un massimo di lire centoquaranta  milioni  se  emittente  radiofonica
nazionale, fino ad un massimo di lire  trenta  milioni  se  emittente
televisiva locale, e fino ad un massimo  di  lire  venti  milioni  se
emittente radiofonica locale. 
  10. I canoni di cui al comma 9 sono versati entro il 31 ottobre  di
ciascun  anno  sulla  base  del   fatturato,   conseguito   nell'anno
precedente, riferibile all'esercizio dell'attivita'  radiotelevisiva,
tenendo conto altresi' dei proventi derivanti dal  finanziamento  del
servizio pubblico al netto  dei  diritti  dell'erario.  Entro  il  31
ottobre 2000 i soggetti che eserciscono legittimamente l'attivita' di
radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e  televisiva  in  ambito
nazionale e locale sono tenuti a  corrispondere,  il  canone  di  cui
sopra sulla base del fatturato  conseguito  nel  1999.  Le  modalita'
attuative del  presente  comma  sono  disciplinate  con  decreto  del
Ministro del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica,
di concerto con il Ministro delle comunicazioni  e  con  il  Ministro
delle finanze. L'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni  puo'
disporre in qualsiasi momento accertamenti  e  verifiche  utilizzando
gli strumenti di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero  7),
della legge 31 luglio 1997, n. 249. Decorso un triennio dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' per  le  garanzie
nelle comunicazioni provvede  alla  rideterminazione  dei  canoni  ai
sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5),  della  citata
legge n. 249 del 1997. Ottantadue miliardi di lire annue a  decorrere
dal  2000  sono  destinate   alle   misure   di   sostegno   previste
dall'articolo 45, comma 3, della legge  23  dicembre  1998,  n.  448.
Conseguentemente, all'articolo 45, comma 3, della legge  23  dicembre
1998, n. 448, le parole: "24 miliardi per l'anno 2000 e  33  miliardi
per l'anno 2001" sono soppresse. (14) (38) 
  11.  Al  fine  della  razionalizzazione  degli  interventi  per  la
imprenditorialita' giovanile, le risorse finanziarie  previste  dalle
autorizzazioni di spesa recate dal decreto-legge 20 maggio  1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236, dal decreto-legge  31  gennaio  1995,  n.  26,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dal decreto-legge  1
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
novembre 1996, n. 608,  e  dalla  legge  2  dicembre  1998,  n.  423,
affluiscono ad un apposito fondo istituito nello stato di  previsione
del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica. Il fondo e' rifinanziabile per un periodo  pluriennale  ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f),  della  legge  5  agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni. 
  12. Per garantire con carattere di stabilita' l'apertura quotidiana
con orari prolungati, ivi compresi i giorni festivi, dei musei, delle
gallerie, dei monumenti, dei siti archeologici, degli archivi e delle
biblioteche, anche in considerazione del Giubileo dell'anno 2000,  il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  emana  un
decreto in cui definisce un programma di attivita' su base triennale,
stabilendo le priorita',  i  tempi  e  le  modalita'  di  attuazione,
nonche' le risorse da utilizzare per l'incremento dei fondi istituiti
dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro  del  personale.
In sede di contrattazione integrativa sono definiti specifici piani e
progetti  di  incentivazione  da  destinare  al  raggiungimento   dei
predetti obiettivi. A decorrere dall'anno 2000, per le  finalita'  di
cui al presente comma, e' autorizzata la spesa di lire 100  miliardi.
Dall'anno 2001, alle predette finalita' sono  integralmente  devolute
le maggiori entrate di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78,  rispetto
alle medesime entrate accertate al termine dell'esercizio precedente,
con corrispondente riduzione della citata autorizzazione di spesa. 
  13. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209. 
  14. Lo sgravio di cui al comma 5 dell'articolo  3  della  legge  23
dicembre 1998,  n.  448,  concesso  alle  regioni  Abruzzo  e  Molise
limitatamente ai nuovi assunti  nell'anno  1999,  in  relazione  alla
prevista autorizzazione della Commissione delle Comunita' europee  di
cui al comma 7 del medesimo articolo  3,  si  intende  riferito,  per
ciascuno dei beneficiari, agli assunti  nei  dodici  mesi  successivi
alla prima assunzione o comunque non oltre i dodici  mesi  successivi
alla predetta autorizzazione. 
  15. Per garantire con continuita'  l'assistenza  anche  pomeridiana
alle  udienze  civili  e  penali;  per  assicurare   lo   smaltimento
dell'arretrato prodottosi  nell'aggiornamento  dei  registri  penali,
nella   redazione   delle   schede   dei   casellari   giudiziali   e
nell'espletamento delle procedure preordinate  alla  riscossione  dei
crediti dello Stato per pene pecuniarie, spese di giustizia, imposte,
tasse,  diritti  e  spese  prenotate  a   debito;   per   assicurare,
nell'ambito   dell'Amministrazione   penitenziaria,   la    riduzione
dell'arretrato nei settori contabile e amministrativo con riferimento
alla gestione del personale, e nel settore dell'attivita' istruttoria
relativa alla concessione e all'esecuzione di misure alternative alla
detenzione, il Ministero della giustizia definisce, entro il mese  di
febbraio 2000, programmi di attivita' su base biennale, stabilendo le
priorita',  i  tempi  e  le  modalita'  di  attuazione,  in  modo  da
assicurarne la realizzazione a partire dal  mese  successivo.  A  tal
fine e' autorizzata la spesa di lire 31 miliardi per  ciascuno  degli
anni  2000  e  2001  destinati  ad  integrare  il  fondo   unico   di
amministrazione istituito dal vigente contratto collettivo  nazionale
di lavoro. 
  16. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995,  n.
32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dopo la lettera  a)
e' inserita la seguente: 
"a-bis) per "aree depresse" a decorrere dal 1  gennaio  2000,  quelle
individuate  dalla   Commissione   delle   Comunita'   europee   come
ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1  e  2,
quelle ammesse, ai sensi dell'articolo  6  del  regolamento  (CE)  n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno  transitorio
a titolo degli obiettivi 1 e 2 e quelle rientranti nelle  fattispecie
dell'articolo  87,  paragrafo  3,  lettera  c),  del   Trattato   che
istituisce la Comunita' europea,  come  modificato  dal  Trattato  di
Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209,  previo  accordo
con la Commissione, nonche', ferme restando le  limitazioni  previste
dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la  regione
Abruzzo. Con la stessa decorrenza dal 1 gennaio 2000 e con le  stesse
limitazioni in materia di aiuti di Stato: 
    1)  il  richiamo  contenuto  in  disposizioni  di  legge   e   di
regolamento ai territori dell'obiettivo 1  deve  intendersi  riferito
anche alle regioni Abruzzo e Molise; 
    2) il richiamo ai  territori  dell'obiettivo  2  deve  intendersi
riferito anche alle  aree  ammesse,  ai  sensi  dell'articolo  6  del
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno  1999,  al
sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2; 
    3) il richiamo ai territori dell'obiettivo  5-b  deve  intendersi
riferito alle aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del  regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del  21  giugno  1999,  al  sostegno
transitorio a titolo dell'obiettivo 2". 
  17. All'articolo 10, comma 1, lettera b),  della  legge  13  maggio
1999, n.  133,  le  parole:  "comunque  non  inferiore  a  1,5  punti
percentuali"  sono  soppresse  e  le  parole:  "non  superiore"  sono
sostituite dalle seguenti: "non inferiore". 
  18. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 7  marzo
1997, n. 53, gia' prorogato al 31  dicembre  1999  dall'articolo  10,
comma 1, della legge 12 luglio 1999,  n.  237,  e'  prorogato  al  31
dicembre 2000. Tale termine puo' essere prorogato  per  un  ulteriore
periodo massimo di dodici mesi con decreto del  Ministro  dei  lavori
pubblici  d'intesa  con  il  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali. 
  19. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto  legislativo  16  aprile
1997, n. 146, e' sostituito dal seguente: 
"1. A decorrere dal 1 gennaio 2000, il complesso  delle  agevolazioni
di cui all'articolo 11, comma 27, della legge 24  dicembre  1993,  n.
537, e all'articolo 1, comma 50, del decreto-legge 31  gennaio  1997,
n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo  1997,  n.
81, e' ridistribuito in base ad una nuova classificazione delle  zone
svantaggiate, tenendo anche conto del regolamento (CE)  n.  1260/1999
del Consiglio, del 21 giugno 1999". 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con  l'art.  52,  comma
18) che il finanziamento annuale di cui al comma 10,  sesto  periodo,
del presente articolo e' incrementato, a decorrere dal  2002,  di  un
importo pari a 20 milioni di euro in ragione di anno. 
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AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 7, comma 11) che  "Gli
importi di cui all'articolo 27, comma 10,  della  legge  n.  488  del
1999, sono ridotti di 20 milioni di euro per  l'anno  2013  e  di  30
milioni di euro a decorrere dall'anno 2014". 
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AGGIORNAMENTO (40) 
  Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con  modificazioni  dalla
L. 23 giugno 2014, n. 89, ha disposto (con l'art. 21,  comma  4)  che
"Le somme da riversare  alla  concessionaria  del  servizio  pubblico
radiotelevisivo, di cui all'articolo  27,  comma  8,  primo  periodo,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono ridotte, per l'anno  2014,
di euro 150 milioni".