DECRETO-LEGGE 15 marzo 2012, n. 21

Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni. (12G0040)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/03/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 maggio 2012, n. 56 (in G.U. 14/05/2012, n. 111).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/08/2022)
Testo in vigore dal: 21-11-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
 
             Abrogazioni e norme generali e transitorie 
 
  1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera
c), e dall'articolo 2, comma 6, l'acquisto, a  qualsiasi  titolo,  da
parte di  un  soggetto  esterno  all'Unione  europea  quale  definito
dall'articolo 2, ((comma 5-bis)), di partecipazioni in  societa'  che
detengono uno o piu' degli  attivi  individuati  come  strategici  ai
sensi dell'articolo 1, comma  1,  ((e  dell'articolo  2,  commi  1  e
1-ter)), e' consentito a condizione  di  reciprocita',  nel  rispetto
degli accordi internazionali sottoscritti dall'Italia  o  dall'Unione
europea. ((6)) 
  2.  L'articolo  2  del  decreto-legge  31  maggio  1994,  n.   332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,  e
successive modificazioni, i commi da 228 a 231 dell'articolo 4  della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonche' il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 10  giugno  2004,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2004, cessano di avere efficacia,  con
riferimento ai singoli settori, a decorrere dalla data di entrata  in
vigore dei decreti, relativi a ciascun settore, di  cui  all'articolo
1, comma 1, ((e dei decreti,  relativi  a  ciascun  settore,  di  cui
all'articolo 2, commi 1 e 1-ter, del presente decreto)). Le  predette
disposizioni sono comunque abrogate a decorrere dalla data di entrata
in vigore dell'ultimo dei decreti ((...)) di cui al primo periodo che
completano l'individuazione dei  settori.  Gli  amministratori  senza
diritto di voto eventualmente nominati ai sensi del predetto articolo
2 del decreto-legge n. 332 del 1994, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 474 del 1994, e successive modificazioni, e in  carica
alla data della sua abrogazione cessano alla  scadenza  del  mandato.
((6)) 
  3. Cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata  in
vigore dei decreti di cui all'articolo 1, comma  1,  le  disposizioni
attributive dei poteri speciali contenute nel decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri in  data  28  settembre  1999,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1999,  e  nei  decreti
del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  in  data  8  novembre  1999  e  le   clausole   statutarie
incompatibili con la disciplina stabilita  dal  presente  decreto  in
materia di poteri speciali. 
  4. Cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata  in
vigore  dei  regolamenti  di  cui  all'articolo  2,   comma   1,   le
disposizioni attributive dei poteri speciali  contenute  nei  decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 ottobre 1995,  in
data 21 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del  25
marzo 1997, in data 17  settembre  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 225 del 24 settembre 1999, e  in  data  23  marzo  2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile  2006,  e  nei
decreti del Ministro del tesoro in data 5 ottobre 1995,  in  data  16
ottobre 1995, in  data  21  marzo  1997,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 70  del  25  marzo  1997,  e  in  data  24  marzo  1997,
pubblicato nella stessa Gazzetta Ufficiale, nonche' nei  decreti  del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in
data 17 settembre 1999, pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale  n.  237
dell'8 ottobre 1999, e del Ministro dell'economia e delle finanze  in
data 17 settembre 2004, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  234
del 5 ottobre 2004, e in data 1° aprile  2005.  Cessano  altresi'  di
avere efficacia a partire dalla stessa data le clausole in materia di
poteri speciali presenti negli statuti societari. 
  5. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31  maggio  1994,  n.
332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  luglio  1994,  n.
474,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
  a) le parole: "Le societa' operanti nei settori di cui all'articolo
2" sono sostituite dalle seguenti: "Le societa' operanti nei  settori
della  difesa  e  della  sicurezza   nazionale,   dell'energia,   dei
trasporti, delle comunicazioni e degli altri pubblici servizi"; 
  b) le  parole:  "per  le  societa'  di  cui  all'articolo  2"  sono
sostituite dalle seguenti: "per  le  societa'  operanti  nei  settori
della difesa  e  della  sicurezza  nazionale,  dei  trasporti,  delle
comunicazioni, dell'energia e degli altri pubblici servizi". 
  6.  All'articolo  119,   comma   1,   del   codice   del   processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto  legislativo
2 luglio 2010, n. 104, dopo la lettera c) e'  inserita  la  seguente:
"c-bis) i provvedimenti adottati nell'esercizio dei  poteri  speciali
inerenti alle attivita' di rilevanza  strategica  nei  settori  della
difesa e della sicurezza nazionale e nei  settori  dell'energia,  dei
trasporti e delle comunicazioni;". 
  7.  All'articolo  133,   comma   1,   del   codice   del   processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto  legislativo
2 luglio 2010, n. 104, dopo la  lettera  z-quater)  e'  aggiunta,  in
fine,   la   seguente:   "z-quinquies)   le   controversie   relative
all'esercizio  dei  poteri  speciali  inerenti  alle   attivita'   di
rilevanza strategica nei  settori  della  difesa  e  della  sicurezza
nazionale  e  nei  settori  dell'energia,  dei  trasporti   e   delle
comunicazioni;". 
  8.  All'articolo  135,   comma   1,   del   codice   del   processo
amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto  legislativo
2 luglio 2010, n. 104, la lettera h) e'  sostituita  dalla  seguente:
"h)  le  controversie  relative  all'esercizio  dei  poteri  speciali
inerenti alle attivita' di rilevanza  strategica  nei  settori  della
difesa e della sicurezza nazionale e nei  settori  dell'energia,  dei
trasporti e delle comunicazioni;". 
  8-bis. Per quanto non previsto dal presente decreto, alle  sanzioni
amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni  di  cui  alla
legge 24 novembre 1981, n. 689.  Non  si  applica  in  ogni  caso  il
pagamento in misura ridotta di cui all'articolo  16  della  legge  24
novembre 1981, n. 689. (2) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla
L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 14, comma 2)  che
la presente modifica si applica solo alle procedure avviate  in  data
successiva al 16/10/2017. 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.L. 21 settembre 2019, n.  105,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 18 novembre 2019, n. 133, ha  disposto  (con  l'art.  4-bis,
comma 2) che "Le disposizioni introdotte dal  comma  1  del  presente
articolo, ad esclusione di quelle di cui al medesimo comma 1, lettera
d), capoverso Art. 2-ter, si applicano anche ai procedimenti in corso
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto; i termini non ancora trascorsi alla medesima  data,
ferma restando la data di inizio del  loro  decorso,  sono  prorogati
fino al raggiungimento della durata stabilita dal presente  articolo,
se maggiore di quella anteriormente prevista".