LEGGE 3 agosto 2007, n. 124

Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto.

note: Entrata in vigore della legge: 12-10-2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/11/2022)
Testo in vigore dal: 12-11-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
                         Autorita' delegata 
 
  1. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ove  lo  ritenga
opportuno, puo' delegare le funzioni che non sono ad esso  attribuite
in via esclusiva soltanto ad un Ministro senza portafoglio  o  ad  un
Sottosegretario di Stato, di seguito denominati "Autorita' delegata". 
  1-bis. L'Autorita' delegata non puo' esercitare funzioni di governo
ulteriori rispetto a quelle  ad  essa  delegate  dal  Presidente  del
Consiglio dei Ministri a norma della presente legge e in  materia  di
cybersicurezza  ((,  ad  eccezione  delle  funzioni   attribuite   al
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,
con funzioni di Segretario del Consiglio medesimo)). 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 MAGGIO 2008, N. 85, CONVERTITO CON L.
14 LUGLIO 2008, N. 121 
  3. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e'  costantemente
informato dall'Autorita' delegata sulle modalita' di esercizio  delle
funzioni delegate e, fermo restando il potere di direttiva,  puo'  in
qualsiasi momento avocare l'esercizio di tutte o di alcune di esse. 
  4. In deroga a quanto previsto dal comma 1  dell'articolo  9  della
legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive  modificazioni,  non  e'
richiesto il parere del Consiglio dei ministri  per  il  conferimento
delle  deleghe  di  cui  al  presente  articolo  al  Ministro   senza
portafoglio.