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DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2005, n. 142

Attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonchè all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/7/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2015)
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Testo in vigore dal:  16-4-2014
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Art. 8

Concentrazione dei rischi
1.
((Fatte salve le norme settoriali,))
Le imprese regolamentate o le società di partecipazione finanziaria mista riferiscono, a intervalli regolari e almeno con cadenza annuale, al coordinatore in merito ad ogni significativa concentrazione dei rischi a livello del conglomerato finanziario. La soglia di significatività è definita dal coordinatore, previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti e del conglomerato stesso, ponendo a base i fondi propri obbligatori o le riserve tecniche.
2. Il coordinatore, previa consultazione delle altre autorità competenti, individua il tipo di rischi che le imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario sono tenute a segnalare, tenendo conto della specifica struttura di gruppo e di gestione del rischio del conglomerato finanziario.
3. Le informazioni necessarie sono trasmesse al coordinatore dall'impresa regolamentata o dalla società di partecipazione finanziaria mista che è a capo del conglomerato finanziario oppure da un'impresa regolamentata appartenente al conglomerato finanziario individuata dal coordinatore previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti e del conglomerato finanziario.
4. Le autorità di vigilanza competenti rilevanti,
((possono di comune accordo))
disporre limiti quantitativi
((ovvero adottare altre misure))
che permettano di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare, riguardo a qualsiasi concentrazione dei rischi a livello di conglomerato finanziario.
5. Qualora a capo di un conglomerato finanziario vi sia una società di partecipazione finanziaria mista, le norme settoriali in materia di concentrazione dei rischi del settore finanziario di maggiori dimensioni si applicano a tale settore finanziario nel suo complesso, ivi compresa la società di partecipazione finanziaria mista.
6. Le concentrazioni dei rischi sono sottoposte alla valutazione complessiva sotto il profilo della vigilanza supplementare da parte del coordinatore.
7. Ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 21, comma 6, della direttiva 2002/87/CE
((e successive modificazioni,))
, le autorità di vigilanza italiane rendono noti al Ministero dell'economia e delle finanze i principi applicati in materia di vigilanza supplementare sulla concentrazione dei rischi.
((
7-bis. Le autorità competenti applicano il presente articolo tenendo conto degli orientamenti emanati dall'ABE, dall'AESFEM e dall'AEAP tramite il comitato congiunto, al fine di assicurare la convergente applicazione della vigilanza supplementare sulla concentrazione dei rischi delle imprese regolarmente incluse nei conglomerati finanziari, la coerenza degli strumenti di vigilanza previsti dal presente articolo con le corrispondenti previsioni delle norme settoriali nella stessa materia, anche con riferimento alle partecipazioni del conglomerato finanziario.
))