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LEGGE 8 aprile 2004, n. 90

Norme in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo e altre disposizioni inerenti ad elezioni da svolgersi nell'anno 2004.

note: Entrata in vigore della legge: 10-4-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/05/2006)
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Testo in vigore dal:  10-4-2004

Art. 8

(Norme transitorie per la sperimentazione
di procedure per il conteggio informatizzato
del voto).
1. Fatti salvi tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti, in occasione dello scrutinio per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia della primavera del 2004, un operatore informatico, nominato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie tra i cittadini italiani che godono dei diritti politici, rileva in via sperimentale, all'interno dell'ufficio elettorale di sezione e mediante apposito strumento informatico, le risultanze dello scrutinio di ciascuna scheda. L'esito della rilevazione sperimentale non ha alcuna incidenza sui risultati ufficiali dell'elezione.
2. Nei casi in cui si verifichino difficoltà tecniche nell'attuazione della sperimentazione, il presidente dell'ufficio elettorale di sezione prosegue, senza indugio, nelle operazioni ufficiali previste dalla normativa vigente.
3. La sperimentazione di cui al comma 1 è svolta, secondo le direttive emanate, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministero dell'interno e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, previo opportuno coordinamento; essa si svolge in uffici elettorali di sezione, nel numero massimo di 2.500, individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie. Con lo stesso decreto è altresì costituita una commissione nazionale per la verifica dei risultati della sperimentazione.
4. In relazione alla eccezionale necessità ed urgenza di fare fronte tempestivamente agli adempimenti, alle forniture ed alle prestazioni dei servizi necessari per la sperimentazione di cui al comma 1, si procede anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato; è applicabile l'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.
5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, compreso il compenso da attribuire agli operatori informatici di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede, quanto a 8 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, relativa all'anno 2004, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, quanto a 2 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, relativa all'anno 2004, di cui all'articolo 4, comma 12, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. A tal fine le risorse disponibili già preordinate al finanziamento degli interventi nei campi della ricerca e della società dell'informazione a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, di cui alla delibera CIPE n. 17 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 luglio 2003, sono ridotte di pari importo.