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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 2002, n. 303

Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

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Testo in vigore dal:  7-2-2003

Art. 5

Presidente
1. Il Presidente, scelto tra personalità appartenenti alla comunità scientifica, dotato di alta, riconosciuta e documentata professionalità tecnico-scientifica nelle materie di competenza dell'Istituto, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute.
2. Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato scientifico e ne stabilisce l'ordine del giorno.
4. Il Presidente inoltre:
a) sovrintende all'andamento dell'Istituto e vigila sul corretto funzionamento delle strutture, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo;
b) predispone, con la collaborazione degli uffici interessati e sentito il Comitato scientifico, il piano triennale da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di amministrazione;
c) cura i rapporti istituzionali e la comunicazione esterna dell'Istituto;
d) valuta, su parere obbligatorio del Comitato scientifico, l'attività delle strutture tecniche dell'Istituto;
e) conferisce, sentito il Direttore generale, gli incarichi di livello dirigenziale generale e conferisce, sentito il Consiglio di amministrazione, gli incarichi di Direzione delle strutture tecnico-scientifiche.
5. Al Presidente è attribuita un'indennità di carica determinata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Il Presidente, se appartenente ad Amministrazioni dello Stato, ovvero ad altre istituzioni o enti pubblici, è collocato in aspettativa per la durata dell'incarico, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti; se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa senza assegni a domanda, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, recante: "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica":
"Art. 12 (Direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca). - Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e dei consigli delle facoltà interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono essere autorizzati a dirigere istituti e laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale.
I professori di ruolo possono essere collocati a domanda in aspettativa per la direzione di istituti e laboratori extrauniversitari di ricerca nazionali e internazionali.
I professori chiamati a dirigere istituti o laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa con assegni.
L'aspettativa è concessa con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, che considererà le caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o laboratorio nonché l'impegno che la funzione direttiva richiede.
Durante il periodo dell'aspettativa ai professori ordinari competono eventualmente le indennità a carico degli enti o istituti di ricerca ed eventualmente la retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni.
Il periodo dell'aspettativa è utile ai fini della progressione della carriera, ivi compreso il conseguimento dell'ordinariato e ai fini del trattamento di previdenza e di quiescenza secondo le disposizioni vigenti.
Ai professori collocati in aspettativa è garantita, con le modalità di cui al quinto comma del successivo art. 13, la possibilità di svolgere, presso l'Università in cui sono titolari, cicli di conferenze, attività seminariali e attività di ricerca, anche applicativa. Si applica nei loro confronti, per la partecipazione agli organi universitari cui hanno titolo, la previsione di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 14, della legge 18 marzo 1958, n. 311.
La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare operanti presso le università può essere affidata ai professori di ruolo come parte delle loro attività di ricerca e senza limitazione delle loro funzioni universitarie. Essa è rinnovabile con il rinnovo del contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con l'Istituto nazionale di fisica nucleare.
Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche con riferimento alla direzione di centri di ricerca costituiti presso le università per contratto o per convenzione con altri enti pubblici che non abbiano la natura di enti pubblici economici.".