DECRETO LEGISLATIVO 2 agosto 2002, n. 220

Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore".

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/2018)
Testo in vigore dal: 1-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 12. 
                            Provvedimenti 
 
  1. Il Ministero, sulla base delle  risultanze  emerse  in  sede  di
vigilanza,  valutate  le  circostanze  del  caso,  puo'  adottare,  i
seguenti provvedimenti: 
    a)  cancellazione  dall'albo  nazionale  degli  enti  cooperativi
ovvero, nelle more dell'adozione  del  decreto  ministeriale  di  cui
all'articolo 15, comma 3, cancellazione dal  registro  prefettizio  e
dallo schedario generale della cooperazione; 
    b) gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 2543 del codice
civile; 
    c) scioglimento per atto dell'autorita', ai  sensi  dell'articolo
2544 del codice civile; 
    d) sostituzione dei liquidatori, ai sensi dell'articolo 2545  del
codice civile; 
    e) liquidazione coatta  amministrativa,  ai  sensi  dell'articolo
2540 del codice civile. 
  2. I provvedimenti sanzionatori di cui alle lettere a), b), c) e d)
del comma 1 sono adottati sentita  la  Commissione  centrale  per  le
cooperative. 
  ((3. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  2638,  secondo
comma, del codice civile, gli enti  cooperativi  che  si  sottraggono
all'attivita' di vigilanza o non rispettano  finalita'  mutualistiche
sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le  cooperative,
dall'albo  nazionale  degli   enti   cooperativi.   Si   applica   il
provvedimento  di  scioglimento  per  atto  dell'autorita'  ai  sensi
dell'articolo 2545-septiesdecies del codice  civile  e  dell'articolo
223-septiesdecies delle  disposizioni  per  l'attuazione  del  codice
civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto  30  marzo
1942, n. 318, con conseguente obbligo di devoluzione  del  patrimonio
ai sensi dell'articolo 2514, primo  comma,  lettera  d),  del  codice
civile)). 
  4.  Agli  enti  cooperativi  che  commettono  reiterate   e   gravi
violazioni del regolamento di cui all'articolo 6 della legge 3 aprile
2001, n. 142, si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  2543
del codice civile. 
  5. Per i consorzi agrari, i provvedimenti di cui al  comma  1  sono
adottati di concerto con il  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali. 
  ((5-bis. Agli enti cooperativi che  non  ottemperino  alla  diffida
impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo  ovvero  non
ottemperino agli  obblighi  previsti  dall'articolo  2545-octies  del
codice civile e' applicata una maggiorazione del contributo  biennale
pari a tre volte l'importo dovuto. Le  procedure  per  l'applicazione
della maggiorazione del contributo  sono  definite  con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico)). 
  ((5-ter. Lo scioglimento di  un  ente  cooperativo  e'  comunicato,
entro  trenta  giorni,  dal  Ministero   dello   sviluppo   economico
all'Agenzia  delle   entrate,   anche   ai   fini   dell'applicazione
dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre  2014,
n. 175)).