DECRETO-LEGGE 22 ottobre 2001, n. 381

Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-10-2001.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 21 dicembre 2001, n. 441 (in G.U. 22/12/2001, n.297).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/11/2008)
Testo in vigore dal: 31-12-2008
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5

  1. Il termine di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1961, n.
1048,  gia'  prorogato  dall'articolo  1 del decreto-legge 6 novembre
1991,  n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre
1991, n. 411, ((e' prorogato di otto anni)).
  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
determinato  in 75 milioni di lire per l'anno 2001 ed in 232.406 euro
per  l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione degli
stanziamenti  iscritti,  ai  fini  del  bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero.
  3.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.