DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 228

Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-6-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-6-2005
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 5-bis
               Conservazione dell'integrita' aziendale

  1.  Ove  non  diversamente  disposto  dalle  leggi  regionali,  per
compendio  unico  si  intende  l'estensione  di terreno necessaria al
raggiungimento  del  livello  minimo  di redditivita' determinato dai
piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli
investimenti  previsti  dai  Regolamenti (CE) nn. 1257 e 1260/1999, e
successive modificazioni.
  2. Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro
che  si  impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a
condurlo  in  qualita'  di  coltivatore  diretto  o  di  imprenditore
agricolo  professionale  per  un  periodo  di  almeno  dieci anni dal
trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5-bis,
commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Gli onorari notarili
per gli atti suddetti sono ridotti ad un sesto.
  3. Le agevolazioni fiscali e la riduzione degli onorari notarili ad
un  sesto  in favore della costituzione del compendio unico di cui al
comma  2  spettano  comunque  ai trasferimenti di immobili agricoli e
relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in maso chiuso
di  cui  alla  legge  della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre
2001,  n.  17,  effettuati  tra vivi o mortis causa ad acquirenti che
nell'atto  o  con  dichiarazione  separata  si  impegnino  a condurre
direttamente il maso per dieci anni.
  4.  I  terreni  e  le  relative  pertinenze, compresi i fabbricati,
costituenti  il compendio unico, sono considerati unita' indivisibili
per  dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo
non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di
morte  o  per  atti  tra vivi. Il predetto vincolo di indivisibilita'
deve essere espressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli
atti di costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri
immobiliari  dai  direttori  degli  uffici competenti. Sono nulli gli
atti  tra  vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per effetto
il frazionamento del compendio unico.
  5.  Possono  essere  costituiti in compendio unico terreni agricoli
anche  non  confinanti  fra  loro  purche'  funzionali  all'esercizio
dell'impresa agricola.
  6.  Qualora  nel  periodo  di  cui  al  comma 4, i beni disponibili
nell'asse  ereditario  non  consentano  la soddisfazione di tutti gli
eredi secondo quanto disposto dalla legge in materia di successioni o
dal dante causa, si provvede all'assegnazione del compendio di cui al
presente   articolo   all'erede   che   la   richieda,  con  addebito
dell'eccedenza.  A  favore degli eredi, per la parte non soddisfatta,
sorge  un  credito  di  valuta garantito da ipoteca, iscritta a tassa
fissa  sui  terreni  caduti in successione, da pagarsi entro due anni
dall'apertura  della  stessa con un tasso d'interesse inferiore di un
punto a quello legale.
  7.  In  caso  di  controversie sul valore da assegnare al compendio
unico  o  relativamente  ai diritti agli aiuti comunitari e nazionali
presenti  sul  compendio  stesso,  le  parti  possono  richiedere  un
arbitrato alla camera arbitrale ed allo sportello di conciliazione di
cui  al  decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1°
luglio 2002, n. 743.
  8.  Se  nessuno  degli eredi richiede l'attribuzione preferenziale,
sono  revocati  i  diritti  agli  aiuti  comunitari  e nazionali, ivi
comprese    l'attribuzione    di    quote    produttive,    assegnati
all'imprenditore defunto per i terreni oggetto della successione. Con
decreto  del  Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni,
e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le
modalita'  per  la  revoca  e  la  riattribuzione dei diritti e delle
quote.
  9.  La  disciplina  di cui al presente articolo si applica anche ai
piani  di  ricomposizione  fondiaria e di riordino fondiario promossi
dalle regioni, province, comuni e comunita' montane.
  10. Gli articoli 846, 847 e 848 del codice civile sono abrogati.
  11.  All'applicazione del presente articolo si provvede nell'ambito
degli  stanziamenti finalizzati all'attuazione dell'articolo 1, comma
2.
  ((11-bis.   La   costituzione   di   compendio  unico  avviene  con
dichiarazione  resa dalla parte acquirente o cessionaria nell'atto di
acquisto   o   di   trasferimento;   in   tale  ipotesi  sono  dovuti
esclusivamente   gli  onorari  notarili  per  l'atto  di  acquisto  o
trasferimento  ridotti  ad  un  sesto ai sensi del presente articolo,
senza alcuna maggiorazione.
  11-ter.  I  terreni  e le relative pertinenze possedute a titolo di
proprieta',  possono  concorrere al raggiungimento del livello minimo
di redditivita' di cui al comma 1.
  11-quater.  La  costituzione di compendio unico puo' avvenire anche
in  riferimento  a  terreni  agricoli  e  relative pertinenze gia' di
proprieta'   della  parte,  mediante  dichiarazione  unilaterale  del
proprietario  resa  innanzi  a notaio nelle forme dell'atto pubblico.
Gli  onorari  notarili  in  tale  ipotesi  sono determinati in misura
fissa,  con applicazione della voce di tariffa di cui all'articolo 6,
comma  2,  della  tariffa degli onorari spettanti ai notai, approvata
con  decreto  del  Ministro della giustizia in data 27 novembre 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2001)).