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LEGGE 21 dicembre 1999, n. 526

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999.

note: Entrata in vigore della legge: 2-2-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/09/2018)
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Testo in vigore dal:  2-2-2000

Art. 19

Attuazione della direttiva 98/5/CE in materia di
esercizio della professione di avvocato
1. Al fine di facilitare l'attuazione dei principi del diritto comunitario in tema di libera circolazione dei servizi professionali all'interno del territorio dell'Unione europea e in tema di diritto allo stabilimento dei professionisti cittadini di Stati membri dell'Unione europea in ogni Stato membro dell'Unione, nonché al fine di garantire la tutela del pubblico degli utenti e il buon funzionamento della giustizia, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di esercizio in Italia della professione di avvocato ai principi e alle prescrizioni della direttiva 98/SICE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998.
2. L'attuazione della direttiva 98/5/CE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) garantire l'informazione del pubblico, per ciò che concerne la qualificazione e la collocazione professionale degli avvocati che esercitano in Italia l'attività con il proprio titolo di origine, prevedendo che l'attestato previsto dall'articolo 3, comma 2, della direttiva non sia stato rilasciato prima dei tre mesi precedenti la sua presentazione ai fini dell'iscrizione; che sia menzionata, relativamente a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della direttiva, l'iscrizione presso l'autorità competente dello Stato membro di origine; che siano indicati, in base a quanto previsto dall'articolo 12, secondo comma, della direttiva, la forma giuridica dello studio collettivo nello Stato membro di origine e i nominativi dei suoi membri che operano in Italia;
b) prevedere, ai fini del buon funzionamento della giustizia, le condizioni che consentono agli avvocati che esercitano l'attività in Italia con il loro titolo professionale di origine l'accesso alle giurisdizioni superiori in armonia con le disposizioni vigenti;
c) tutelare la migliore esplicazione possibile del diritto alla difesa prevedendo che gli avvocati che esercitano l'attività in Italia con il loro titolo professionale di origine agiscano di intesa con avvocati stabiliti in Italia per ciò che concerne la rappresentanza e la difesa dei clienti in giudizio, stabilendo le forme in cui l'intesa deve realizzarsi in armonia, con i principi del diritto comunitario;
d) stabilire, al fine di assicurare una razionale tutela del pubblico e di garantire eque condizioni concorrenziali fra i professionisti, che gli avvocati che esercitano l'attività in Italia con il loro titolo professionale di origine possano essere soggetti all'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilità professionale ed eventualmente all'obbligo di affiliarsi a un fondo di garanzia professionale, secondo la normativa che disciplina le attività professionali esercitate in Italia e con i limiti previsti dall'articolo 6, comma 3, della direttiva;
e) definire, ai fini dell'attuazione dell'articolo 11 della direttiva, quali siano le norme a tutela dei clienti e dei terzi che regolano le forme e le modalità di esercizio in comune dell'attività di rappresentanza e difesa in giudizio. In particolare l'esercizio in comune di tali attività non potrà in nessun caso vanificare la personalità della prestazione, il diritto del cliente a scegliere il proprio difensore, la responsabilità personale dell'avvocato e la sua piena indipendenza, la soggezione della società professionale a un concorrente regime di responsabilità e ai principi di deontologia generali propri delle professioni intellettuali e specifici della professione di avvocato. La società professionale tra avvocati dovrà inoltre essere soggetta alle seguenti regole:
1) tipologia specifica quale società tra professionisti, obbligo di iscrizione della società nell'albo professionale e soggezione a tutti ed ai soli controlli stabiliti per l'esercizio della professione in forma individuale;
2) esclusione di soci che non siano avvocati esercenti a pieno titolo nella società e non ammissibilità di amministratori scelti al di fuori dei soci stessi;
3) mantenimento dell'esercizio in comune della professione forense attraverso studi associati;
f) prevedere, conseguentemente, che qualsiasi disposizione di uno Stato membro dell'Unione europea, relativa alla costituzione e all'attività di uno studio collettivo destinato a prestare attività di rappresentanza e difesa in giudizio, non sarà applicabile, per quanto previsto dall'articolo 11, punto 1), della direttiva, se in contrasto con i principi generali indicati dalla lettera e);
g) prevedere inoltre che, in base a quanto previsto dall'articolo 11, punto 5), ultima parte, della direttiva, sia preclusa l'apertura in Italia di filiali o agenzie di qualsiasi studio collettivo, destinato a prestare attività di rappresentanza e difesa in giudizio, costituito in base a norme contrastanti con i principi generali indicati dalla lettera e).
3. I decreti legislativi di cui al presente articolo sono emanati sentito il Consiglio nazionale forense.