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LEGGE 17 maggio 1999, n. 144

Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.

note: Entrata in vigore della legge: 23-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/07/2020)
Testo in vigore dal:  17-7-2011
aggiornamenti all'articolo

Art. 64


(Disposizioni in materia di previdenza integrativa degli Enti di cui alla legge
1975, n. 70).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con accordo contrattuale di comparto saranno istituite, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, forme di previdenza complementare per il personale a rapporto d'impiego degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi compresi gli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, nel rispetto dei criteri finanziari stabiliti dal predetto decreto legislativo sulla base di aggiornate valutazioni attuariali.
2. A decorrere dal 1 ottobre 1999 i fondi per la previdenza integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria per i dipendenti dagli enti ti cui al comma 1 del presente articolo nonché la gestione speciale costituita presso 1'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979 n. 761 sono soppressi, con contestuale cessazione delle corrispondenti aliquote contributive previste per il finanziamento dei fondi medesimi.
3. In favore degli iscritti ai fondi di cui al comma 2 è riconosciuto il diritto all'importo del trattamento pensionistico integrativo calcolato sulla base delle normative regolamentari in vigore presso i predetti fondi che restano a tal fine confermate anche ai fini di quiescenza e delle anzianità contributive maturate alla data del 1 ottobre 1999. Tali importi, rivalutati annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT, saranno erogati in aggiunta ai trattamenti pensionistici liquidati a carico dei regimi obbligatori di base.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 2, gli oneri relativi ai trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti in essere, e agli importi di pensione calcolati ai sensi del comma 3, restano a carico del bilancio dei rispettivi enti, presso i quali è istituita apposita evidenza contabile. A tale contabilità, alla quale faranno altresì carico gli oneri di trattamenti pensionistici erogati fino al 30 settembre 1999, vanno inoltre imputate le somme che a qualsiasi titolo risulteranno a credito dei medesimi fondi, nonché il gettito del contributo di cui al comma 5.
5. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 è applicato un contributo di solidarietà pari al 2 per cento sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria erogate o maturate presso i fondi e la gestione speciale di cui al comma 2.
((22))
6. A decorrere dal 1 gennaio 1999 l'importo minimo individuale dei trattamenti pensionistici liquidati, a far tempo dal 1 gennaio 1995, dalla gestione speciale costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è pari allo 0,50 per cento della retribuzione imponibile nella gestione speciale per ogni anno di servizio utile fino ad un massimo del 20 per cento e comunque non inferiore al trattamento minimo di pensione nell'assicurazione generale obbligatoria aumentato del 25 per cento per quarant'anni di servizio utile. Il trattamento pensionistico complessivo annuo non può in ogni caso essere superiore all'importo della retribuzione pensionabile annua presa in considerazione ai fini del calcolo della prestazione spettante secondo la normativa vigente nell'assicurazione generale obbligatoria.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche agli ex dipendenti provenienti da enti interessati a provvedimenti di scorporo delle gestioni sanitarie, optanti per il mantenimento dell'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e nei fondi di previdenza integrativa costituiti presso gli enti stessi, ai quali il trattamento continua ad essere assicurato dai fondi predetti.
8. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 cessano le contribuzioni dovute alla gestione di cui al comma 6. In aggiunta ai trattamenti pensionistici liquidati a carico del regime obbligatorio di base, agli iscritti alla gestione è riconosciuto il diritto all'erogazione della quota di pensione integrativa calcolata sulla base delle disposizioni contenute nel predetto comma 6 e delle anzianità assicurative utili maturate alla data del 31 di 1998.
9. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo.

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AGGIORNAMENTO (22)
Il D.L. 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 18, comma 19) che le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo sì interpretano nel senso che il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria è dovuto sia dagli ex-dipendenti già collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio. In questo ultimo caso il contributo è calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attività lavorativa.