DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 1997, n. 241

Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 12-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
Testo in vigore dal: 20-8-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 37 
       (Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta). 
  1. I sostituti d'imposta che erogano i redditi di cui agli articoli
46 e 47, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennita'
percepite dai membri del parlamento europeo, e l),  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, approvato con il  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   possono   prestare
assistenza fiscale nei confronti dei propri sostituiti. 
  2. I sostituti di cui al comma 1 che prestano assistenza fiscale: 
    a) ricevono le dichiarazioni e le  schede  per  la  scelta  della
destinazione del quattro  e  dell'otto  per  mille  dell'imposta  sul
reddito delle persone fisiche; 
    b) elaborano le dichiarazioni; 
    c) consegnano al contribuente copia della dichiarazione elaborata
e del prospetto di liquidazione delle imposte; 
    d) effettuano le operazioni di  conguaglio  da  eseguire  con  le
modalita' di cui al comma 7; 
    e) inviano le dichiarazioni dei redditi e le suddette scelte. 
  2-bis. I sostituti d'imposta che comunicano ai  propri  sostituiti,
entro il 15 gennaio  di  ogni  anno,  di  voler  prestare  assistenza
fiscale provvedono a: 
    a) controllare, sulla base  dei  dati  ed  elementi  direttamente
desumibili  dalla  dichiarazione  presentata   dal   sostituito,   la
regolarita' formale della stessa anche in relazione alle disposizioni
che  stabiliscono  limiti  alla  deducibilita'  degli   oneri,   alle
detrazioni ed ai crediti di imposta; 
    b) consegnare  al  sostituito,  prima  della  trasmissione  della
dichiarazione, copia della dichiarazione  elaborata  ed  il  relativo
prospetto di liquidazione; 
    ((c) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle  entrate  le
dichiarazioni elaborate  e  i  relativi  prospetti  di  liquidazione,
secondo  le  modalita'  stabilite  con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate, entro: 
      1)  il  15  giugno  di  ciascun  anno,  per  le   dichiarazioni
presentate dal contribuente entro il 31 maggio; 
      2)  il  29  giugno  di  ciascun  anno,  per  le   dichiarazioni
presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno; 
      3)  il  23  luglio  di  ciascun  anno,  per  le   dichiarazioni
presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio; 
      4) il 15  settembre  di  ciascun  anno,  per  le  dichiarazioni
presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto; 
      5) il 30  settembre  di  ciascun  anno,  per  le  dichiarazioni
presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre;)) ((51)) 
    (( c-bis) trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate
i dati contenuti nelle schede relative  alle  scelte  dell'otto,  del
cinque e del due per mille dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
fisiche,  secondo  le  modalita'  stabilite  con  provvedimento   del
direttore dell'Agenzia delle  entrate,  sentito  il  Garante  per  la
protezione dei dati personali, entro i termini previsti alla  lettera
c) )); ((51)) 
    d) comunicare all'Agenzia delle entrate in via telematica,  entro
i termini  previsti  alla  lettera  c),  il  risultato  finale  delle
dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di  cui
all'articolo 16, comma 4-bis, del decreto del Ministro delle  finanze
31 maggio 1999, n. 164; 
    e) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi  prospetti
di liquidazione fino al 31 dicembre del  secondo  anno  successivo  a
quello di presentazione, nonche' le schede relative alle  scelte  per
la  destinazione  del  due,  del  cinque  e   dell'otto   per   mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino  al  31  dicembre
del secondo anno successivo a quello di presentazione.(51) 
  3. I sostituti che non prestano assistenza  fiscale  consentono  in
ogni caso ai centri l'attivita' di raccolta degli  atti  e  documenti
necessari per l'attivita' di cui alle lettere da c) a f) del comma  3
dell'articolo 34. 
  4. I sostituti d'imposta  tengono  conto  del  risultato  contabile
delle dichiarazioni dei redditi elaborate dai centri. Il debito,  per
saldo  e  acconto,  o  il  credito  risultante   dai   prospetti   di
liquidazione delle imposte e' rispettivamente aggiunto o  detratto  a
carico delle ritenute d'acconto  relative  al  periodo  d'imposta  in
corso al momento della presentazione della dichiarazione. 
 
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AGGIORNAMENTO (51) 
  Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 agosto 2022, n. 122, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che  le
presenti  modifiche  si  applicano  a  partire  dalle   dichiarazioni
relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore
del suddetto decreto.