DECRETO LEGISLATIVO 19 giugno 1997, n. 218

Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-8-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2019)
Testo in vigore dal: 22-10-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 15 
        Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione 
 
  1. Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell'articolo 2,
comma 5, del presente decreto,((negli articoli 71 e  72))  del  testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e
((negli articoli  50  e  51))  del  testo  unico  delle  disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e  donazioni,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1990, n. 346, sono
ridotte a un terzo se il contribuente rinuncia ad impugnare  l'avviso
di  accertamento  o  di  liquidazione  e  a  formulare   istanza   di
accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per
la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto
conto della predetta riduzione. In ogni caso la misura delle sanzioni
non puo' essere inferiore ad un terzo dei  minimi  edittali  previsti
per le violazioni piu' gravi relative a  ciascun  tributo.  (2)  (12)
((18)) 
  ((2. Si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi 3, 4 e 5,
ultimo periodo, e 8, commi 2, 3 e 4.)) ((18)) 
  ((2-bis.1 Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano  anche
nei casi in cui il  contribuente  rinunci  a  impugnare  l'avviso  di
liquidazione emesso a  seguito  della  decadenza  dalle  agevolazioni
indicate nella Nota II bis) dell'articolo 1,  della  Parte  I,  della
Tariffa I allegata al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
aprile  1986,  n.  131,  e  nell'articolo   2,   comma   4-bis,   del
decreto-legge   30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.)) ((18)) 
  2-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190. (15) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 ha disposto (con l'art. 5, comma 1)
che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 aprile 1998. 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  La L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha disposto (con l'art. 1, comma 21)
che "Le disposizioni di cui al comma 18 si applicano con  riferimento
agli atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a
decorrere dal 1° febbraio 2011". 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
639) che "L'abrogazione delle  disposizioni  di  cui  al  comma  637,
lettera c), numero 4), opera con  riferimento  agli  atti  definibili
notificati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1º
gennaio 2016". 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.Lgs. 24 dicembre 2015, n. 159  ha  disposto  (con  l'art.  15,
comma 3) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 2 a  4,
non si applicano agli atti di adesione, agli atti definiti  ai  sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alle
conciliazioni  giudiziali   e   alle   mediazioni   tributarie   gia'
perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto".