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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1996, n. 695

Regolamento recante norme per la semplificazione delle scritture contabili.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-2-1997 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/12/2021)
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Testo in vigore dal:  13-7-2011
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Art. 6

Adempimenti in materia di IVA
1. Per le fatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore a
((euro 300))
può essere annotato con riferimento a tale mese entro il termine di cui all'articolo 23, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in luogo di ciascuna, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.
2. Il differimento del momento di effettuazione dell'operazione prevista nell'articolo 6, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguarda solo le operazioni imponibili.
3. Il registro di prima nota di cui al quarto comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può non essere tenuto se, per le operazioni effettuate nel luogo in cui è esercitata l'attività di vendita, è rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale.
4. Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, anche con unica registrazione, nel registro previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo.
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N. 313.
6. Per le fatture relative ai beni e servizi acquistati, di importo inferiore a
((euro 300))
, può essere annotato, entro il termine di cui , in luogo delle singole fatture, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri, attribuiti dal destinatario, delle fatture cui si riferisce, l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota.
((
6-bis. Per le fatture emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni dei commi 1 e 6 del presente articolo.
))
7. Non sussiste, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'obbligo di annotare le fatture e le bollette doganali relative ad acquisti ed importazioni per i quali ricorrono le condizioni di indetraibilità dell'imposta stabilite dal secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
8. COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2001, N. 404.
9. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
a) articolo 23, quarto comma;
b) articolo 24, primo comma, terzo periodo;
c) articolo 25, primo e quarto comma.
10. Dalla stessa data è altresì abrogato l'articolo 1, quarto comma, secondo periodo, del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1983.