DECRETO LEGISLATIVO 1 aprile 1996, n. 239

Modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-5-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/09/2015)
Testo in vigore dal: 7-10-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6 
             Regime fiscale per i soggetti non residenti 
 
  1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi  ed  altri
frutti delle obbligazioni e titoli similari di  cui  all'articolo  2,
comma 1, percepiti da soggetti residenti ((in Stati e  territori  che
consentono un adeguato scambio di informazioni)). Non  sono  altresi'
soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed  altri  frutti  delle
obbligazioni e titoli similari percepiti da: ((22)) 
    a) enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi
internazionali resi esecutivi in Italia; 
    b) gli  investitori  istituzionali  esteri,  ancorche'  privi  di
soggettivita'  tributaria,  costituiti  in  Paesi  di  cui  al  primo
periodo; 
    c) banche centrali o organismi che gestiscono  anche  le  riserve
ufficiali dello Stato. (12) 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2001,  N.  350,  CONVERTITO
CON L. 23 NOVEMBRE 2001, N. 409. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 30 settembre 2003, n.  269,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha disposto (con l'art. 41,  comma
8) che la modifica al presente articolo ha effetto a decorrere dal  1
gennaio 2004. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (22) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 147 ha  disposto  (con  l'art.  10,
comma 5) che la presente modifica si applica a decorrere dal  periodo
di imposta in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  D.Lgs.
medesimo.