DECRETO LEGISLATIVO 28 marzo 1996, n. 207

Attuazione della delega di cui all'art. 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di erogazione di un indennizzo per la cessazione dell'attivita' commerciale.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-5-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
Testo in vigore dal: 9-5-1996
                               Art. 2.
                       Requisiti e condizioni

  1.  L'indennizzo  previsto  dall'art. 1 spetta ai soggetti che, nel
periodo  compreso  tra il 1 gennaio 1996 e il 31 dicembre 1998, siano
in possesso dei seguenti requisiti:
    a)  piu' di 62 anni di eta', se uomini, ovvero piu' di 57 anni di
eta', se donne;
    b)  iscrizione,  al  momento della cessazione dell'attivita', per
almeno  5  anni, in qualita' di titolari o coadiutori, nella Gestione
dei  contributi  e  delle  prestazioni  previdenziali degli esercenti
attivita'  commerciali  presso  l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS).
  2.   L'erogazione   dell'indennizzo  e'  subordinata,  nel  periodo
indicato dal comma 1, alle seguenti condizioni:
    a) cessazione definitiva dell'attivita' commerciale;
    b)  riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita'
commerciale e dell'autorizzazione per l'attivita' di somministrazione
al  pubblico  di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia
esercitata congiuntamente all'attivita' di commercio al minuto;
    c)   cancellazione   del  soggetto  titolare  dell'attivita'  dal
registro  degli  esercenti  il commercio e dal registro delle imprese
presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.