LEGGE 7 marzo 1996, n. 108

Disposizioni in materia di usura.

note: Entrata in vigore della legge: 24-3-1996 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 13-7-2011
aggiornamenti all'articolo
                               ART. 2. 
 
  1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca  d'Italia  e  l'Ufficio
italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale
medio, comprensivo  di  commissioni,  di  remunerazioni  a  qualsiasi
titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno,
degli  interessi  praticati  dalle  banche   e   dagli   intermediari
finanziari iscritti negli elenchi tenuti  dall'Ufficio  italiano  dei
cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106  e  107  del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre
precedente  per  operazioni  della  stessa  natura.  I  valori   medi
derivanti da tale rilevazione, corretti in  ragione  delle  eventuali
variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al  trimestre  di
riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. 
  2. La classificazione  delle  operazioni  per  categorie  omogenee,
tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della  durata,
dei rischi e delle garanzie e' effettuata annualmente con decreto del
Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e  l'Ufficio  italiano
dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale. 
  3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui  al  comma  1  ed
ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito  sono  tenuti
ad affiggere nella rispettiva  sede,  e  in  ciascuna  delle  proprie
dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile,  apposito
avviso  contenente  la  classificazione   delle   operazioni   e   la
rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2. 
  4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del  codice
penale,  oltre  il  quale  gli  interessi  sono  sempre  usurari,  e'
stabilito  nel  tasso  medio   risultante   dall'ultima   rilevazione
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale   ai   sensi   del   comma   1
relativamente alla categoria di  operazioni  in  cui  il  credito  e'
compreso, ((aumentato di un quarto, cui si  aggiunge  un  margine  di
ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il
tasso medio non puo' essere superiore a otto punti percentuali.))