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DECRETO LEGISLATIVO 11 agosto 1993, n. 374

Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera f), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante benefici per le attività usuranti.

note: Entrata in vigore del decreto: 8/10/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/1995)
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Testo in vigore dal:  17-8-1995
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Art. 2

1. Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonché per i lavoratori autonomi iscritti all'INPS, prevalentemente occupati, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nelle attività particolarmente usuranti di cui all'art. 1, il limite di età pensionabile previsto dai rispettivi ordinamenti previdenziali è anticipato di due mesi per ogni anno di occupazione nelle predette attività, fino ad un massimo di sessanta mesi complessivamente considerati.
((Per i lavoratori impegnati in lavori particolarmente usuranti, per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura che questi presentano, anche sotto il profilo delle aspettative di vita e dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità, viene, inoltre ridotto il limite di anzianità contributiva di un anno ogni dieci di occupazione nelle attività di cui sopra, fino ad un massimo di ventiquattro mesi complessivamente considerati.))
2. Fermo restando il requisito minimo di un anno di attività lavorativa continuata di cui al comma 1, il beneficio di cui al medesimo comma è frazionabile in giornate che sono attribuite semprechè, in ciascun anno considerato, il periodo di attività lavorativa svolta abbia avuto durata non inferiore a centoventi giorni.
3. Nei casi in cui i singoli ordinamenti previdenziali prevedano anticipazioni dei limiti di età pensionabile in dipendenza delle attività particolarmente usuranti si applica il trattamento di maggior favore.