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DECRETO-LEGGE 30 settembre 1992, n. 394

Disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese.

note: Entrata in vigore del decreto: 30/9/1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 novembre 1992, n. 461 (in G.U. 28/11/1992, n.281).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/1993)
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Testo in vigore dal:  29-11-1992
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Art. 2

1. Per gli enti non commerciali titolari di reddito di impresa ai fini delle imposte sui redditi, nonché per i soggetti indicati nell'articolo 1 esonerati per le stesse imposte dall'obbligo di redazione del bilancio, l'imposta di cui all'articolo 1 si applica nella misura del 7,5 per mille dell'ammontare della somma delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e del costo complessivo dei beni ammortizzabili, determinato con i criteri di cui all'articolo 76 dello stesso testo unico, al netto dei relativi ammortamenti.
2. I soggetti indicati nel comma 1 tenuti alla contabilità ordinaria in dipendenza di opzione, possono determinare l'imposta con i criteri di cui all'articolo 1, dandone comunicazione nella dichiarazione dei redditi.
3. Per gli enti non commerciali la determinazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 1 è subordinata alla tenuta della contabilità ordinaria e separata per le attività commerciali esercitate.
4. L'esercizio della facoltà di avvalersi dei criteri di cui all'articolo 1 comporta l'obbligo di applicazione dei criteri medesimi per tutti i periodi di imposta successivi per i quali perdura l'obbligo della contabilità ordinaria anche per effetto di opzione.
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4-bis. L'imposta di cui all'articolo 1 non si applica agli enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 titolari di reddito di impresa derivante dall'esercizio di attività assistenziali, sanitarie, didattiche, culturali, ricreative e sportive.
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