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LEGGE 29 dicembre 1990, n. 428

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990).

note: Entrata in vigore della legge: 27-1-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/2022)
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Testo in vigore dal:  27-1-1991

Art. 26

(Assicurazione crediti: criteri di delega).
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 87/343/CEE dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
a) verrà posto a carico di tutte le imprese che esercitano le assicurazioni del credito l'obbligo di costituire la riserva di compensazione;
b) verrà prescelto il metodo di calcolo della riserva di compensazione indicato al punto D, metodo n. 1, dell'allegato alla direttiva;
c) alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, cesserà l'obbligo di integrazione delle riserve tecniche previsto per le assicurazioni del credito dall'articolo 30 della legge 10 giugno 1978, n. 295.
Note all'art. 26:
- La direttiva 87/343/CEE è stata pubblicata in G.U.R.I.
n. 69 del 3 settembre 1987, 2a serie speciale.
- La legge 10 giugno 1978, n. 295, detta norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni.
L'art. 30 recita:
"Art. 30 (Riserve tecniche relative al portafoglio italiano). - Le imprese hanno l'obbligo di costituire per i contratti facenti parte del portafoglio italiano la riserva dei primi per i rischi che sono in corso alla fine di ogni esercizio, iscrivendo nel bilancio l'importo delle frazioni di premio di competenze degli esercizi successivi e quello delle annulità dei premi pagati anticipatamente per gli anni futuri. La riserva deve essere determinata sulla base dei premi lordi, dedotte soltanto le spese di acquisizione e le imposte e tasse a carico degli assicurati. In caso di ammortamento delle provvigioni corrisposte per l'acquisizione di contratti di durata poliennale è deducibile soltanto la quota relativa all'esercizio.
Le imprese debbono inoltre costituire alla fine di ogni esercizio la riserva sinistri, iscrivendo nel bilancio l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, e non ancora liquidati, nonché alle relative spese di liquidazione.
La riserva per rischi in corso deve essere calcolata, in linea di principio, secondo il metodo pro rata temporis. Il calcolo può tuttavia effettuarsi in misura forfettaria.
In tal caso la riserva premi non può essere inferiore al 35 per cento dei premi lordi relativi ai rischi assunti nell'esercizio. Tale aliquota è elevata alla misura minima del 40 per cento per i rischi della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed è ridotta alla misura del 15 per cento per i rischi di breve durata. Si considerano rischi di breve durata le assicurazioni a singoli viaggi di corpi di navi o di trasporti di merci e le assicurazioni la cui durata non ecceda i sei mesi.
Le imprese che esercitano le assicurazioni del credito, delle cauzioni, dellagrandine e delle calamità naturali e quelle dei danni derivanti dall'energia nucleare sono tenute ad integrare per tali assicurazioni la riserva dei premi per rischi in corso, in relazione alla natura particolare dei rischi stessi.
I criteri per l'integrazione della predetta riserva sono stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto e l'integrazione deve essere costituita a decorrere dall'esercizio successivo alla pubblicazione del decreto. Con lo stesso decreto il Ministro può altresì stabilire per le assicurazioni di cui al precedente comma metodi particolari per la valutazione della riserva sinistri.
Le riserve tecniche di cui ai precedenti commi debbono essere costituite al lordo delle quote a carico dei riassicuratori".