LEGGE 10 ottobre 1990, n. 287

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.

note: Entrata in vigore della legge: 14-10-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
Testo in vigore dal: 27-8-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 16. 
                 Comunicazione delle concentrazioni 
  1. Le operazioni di concentrazione di  cui  all'articolo  5  devono
essere preventivamente comunicate all'Autorita' qualora il  fatturato
totale realizzato a  livello  nazionale  dall'insieme  delle  imprese
interessate sia superiore a quattrocentonovantadue milioni di euro  e
qualora il fatturato  totale  realizzato  individualmente  a  livello
nazionale da almeno due delle imprese  interessate  sia  superiore  a
trenta milioni di euro. Tali valori sono incrementati ogni anno di un
ammontare  equivalente  all'aumento  dell'indice  del  deflatore  dei
prezzi del prodotto interno lordo. 
  ((1-bis. L'Autorita' puo' richiedere alle  imprese  interessate  di
notificare entro trenta giorni un'operazione di concentrazione  anche
nel caso in cui sia superata una sola delle due soglie  di  fatturato
di cui al comma 1,  ovvero  nel  caso  in  cui  il  fatturato  totale
realizzato a livello mondiale dall'insieme delle imprese  interessate
sia superiore a 5  miliardi  di  euro,  qualora  sussistano  concreti
rischi per la concorrenza nel mercato nazionale, o in una  sua  parte
rilevante, tenuto anche conto degli effetti  pregiudizievoli  per  lo
sviluppo  e  la  diffusione  di   imprese   di   piccole   dimensioni
caratterizzate da strategie innovative, e non siano  trascorsi  oltre
sei mesi dal perfezionamento dell'operazione.  L'Autorita'  definisce
con proprio provvedimento generale,  in  conformita'  all'ordinamento
dell'Unione europea, le regole  procedurali  per  l'applicazione  del
presente comma. In caso di omessa notifica si applicano  le  sanzioni
di cui all'articolo 19, comma 2. Le disposizioni del  presente  comma
non si applicano alle operazioni di concentrazione perfezionate prima
della data della sua entrata in vigore)). 
  ((2. Per gli enti creditizi e  gli  altri  istituti  finanziari  il
fatturato e' sostituito dalla somma delle seguenti voci  di  provento
al netto, se del caso, dell'imposta sul valore aggiunto  e  di  altre
imposte direttamente associate ai proventi: 
    a) interessi e proventi assimilati; 
    b) proventi di azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile,
proventi di partecipazioni, proventi  di  partecipazioni  in  imprese
collegate e altri proventi su titoli; 
    c) proventi per commissioni; 
    d) profitti da operazioni finanziarie; 
    e) altri proventi di gestione. 
  Per le imprese di assicurazione  il  fatturato  e'  sostituito  dal
valore di premi lordi  emessi,  che  comprendono  tutti  gli  importi
incassati o  da  incassare  a  titolo  di  contratti  d'assicurazione
stipulati direttamente da dette imprese o per loro conto,  inclusi  i
premi ceduti ai riassicuratori, previa  detrazione  delle  imposte  o
tasse parafiscali riscosse sull'importo  dei  premi  o  sul  relativo
volume complessivo)). 
  3. Entro cinque giorni dalla comunicazione  di  una  operazione  di
concentrazione l'Autorita' ne da' notizia al Presidente del Consiglio
dei  Ministri  ed  al  Ministro  dell'industria,  del   commercio   e
dell'artigianato. 
  4. Se l'Autorita' ritiene che un'operazione di  concentrazione  sia
suscettibile di essere vietata ai sensi dell'articolo 6, avvia  entro
trenta giorni dal ricevimento della notifica, o dal momento in cui ne
abbia comunque avuto conoscenza, l'istruttoria attenendosi alle norme
dell'articolo  14.  L'Autorita',  a  fronte   di   un'operazione   di
concentrazione ritualmente comunicata, qualora non ritenga necessario
avviare  l'istruttoria   deve   dare   comunicazione   alle   imprese
interessate  ed  al  Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato delle proprie conclusioni nel merito,  entro  trenta
giorni dal ricevimento della notifica. (2) 
  5. L'offerta pubblica di acquisto che possa dar luogo ad operazione
di concentrazione soggetta alla comunicazione di cui al comma 1  deve
essere   comunicata   all'Autorita'    contestualmente    alla    sua
comunicazione alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa. 
  6.  Nel  caso  di   offerta   pubblica   di   acquisto   comunicata
all'Autorita' ai sensi  del  comma  5,  l'Autorita'  deve  notificare
l'avvio dell'istruttoria entro quindici giorni dal ricevimento  della
comunicazione e contestualmente darne comunicazione alla  Commissione
nazionale per le societa' e la borsa. 
  7. L'Autorita' puo' avviare  l'istruttoria  dopo  la  scadenza  dei
termini di cui al presente articolo, nel caso in cui le  informazioni
fornite dalle  imprese  con  la  comunicazione  risultino  gravemente
inesatte, incomplete o non veritiere. 
  8. L'Autorita',  entro  il  termine  perentorio  di  quarantacinque
giorni dall'inizio dell'istruttoria di cui al presente articolo, deve
dare  comunicazione  alle  imprese   interessate   ed   al   Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  delle  proprie
conclusioni nel merito. Tale termine puo' essere prorogato nel  corso
dell'istruttoria per  un  periodo  non  superiore  a  trenta  giorni,
qualora  le  imprese  non  forniscano  informazioni  e  dati  a  loro
richiesti che siano nella loro disponibilita'. 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 19 dicembre 1992,  n.  487,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 17 febbraio 1993, n. 33 ha disposto (con l'art. 4, comma  4)
che il termine di cui al comma 4 del presente articolo e'  ridotto  a
quindici giorni per le  operazioni  di  concentrazione  di  cui  allo
stesso decreto 487/1992. 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con  modificazioni  dalla
L. 24 marzo 2012, n. 27, ha disposto  (con  l'art.  5-bis,  comma  2,
alinea) che la presente modifica decorre dal 1º gennaio 2013.