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LEGGE 28 agosto 1989, n. 302

Disciplina del credito peschereccio di esercizio.

note: Entrata in vigore della legge: 16/9/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
Testo in vigore dal:  12-8-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 17

1. I consorzi di garanzia collettiva fidi che concorrono alla costituzione di fondi di garanzia a carattere nazionale, volti ad attenuare i rischi derivanti dall'attività di impresa delle cooperative di pescatori e delle imprese di pesca socie
((nonché delle Associazioni nazionali di rappresentanza del settore della pesca per le loro finalità istituzionali))
attraverso la stipula di convenzioni con gli istituti bancari e l'attivazione di linee di credito garantite dai consorzi medesimi, possono beneficiare di un contributo dello Stato pari ad un decimo degli affidamenti bancari garantiti e fino ad un massimo di 200 milioni di lire annui. 2.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, per l'erogazione del contributo in conto capitale ai consorzi di garanzia anzidetti, si provvede con apposito accantonamento, nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste dal successivo articolo 20.