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LEGGE 28 agosto 1989, n. 302

Disciplina del credito peschereccio di esercizio.

note: Entrata in vigore della legge: 16/9/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/06/2012)
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Testo in vigore dal:  16-9-1989 al: 31-12-1993
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. Il credito peschereccio di esercizio ha per scopo: la valorizzazione e l'incremento della produzione ittica in relazione alle esigenze di mercato; il miglioramento funzionale delle strutture produttive aziendali ed interaziendali; l'aumento della produttività delle imprese di pesca e di acquacoltura nelle acque marine o salmastre; il miglioramento delle condizioni di reddito e di occupazione delle categorie interessate; il potenziamento della cooperazione e dell'associazionismo per assicurare alle imprese maggiore competitività sul mercato in coerenza con gli obiettivi fissati dalla legge 17 febbraio 1982, n. 41.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
La legge n. 41/1982 reca: "Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima".