LEGGE 12 agosto 1982, n. 576

Riforma della vigilanza sulle assicurazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2015)
Testo in vigore dal: 15-8-2012
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 10. 
                             Presidente 
 
  Il presidente e' scelto tra  persone  di  indiscussa  moralita'  ed
indipendenza, particolarmente esperte  nelle  discipline  tecniche  e
amministrative interessanti l'attivita' assicurativa, ed e'  nominato
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato.   Alla   nomina   si   applicano   le
disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14. 
  Il presidente dura in carica cinque anni;  puo'  essere  confermato
per una sola volta ed essere rimosso  o  sospeso  dall'ufficio  nelle
stesse forme indicate al precedente comma. 
  L'incarico e' incompatibile  con  l'esercizio  di  qualsiasi  altra
attivita'. Se l'incarico e' conferito a persona  che  sia  dipendente
dello Stato, si provvede al suo collocamento fuori ruolo nelle  forme
previste dal rispettivo ordinamento. 
  Al presidente e' attribuita una indennita' di carica  nella  misura
determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato. 
  COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209. 
  COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209. ((11)) 
 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 13, comma 40)  che  "A
decorrere dalla data di entrata in vigore  dello  statuto  dell'IVASS
sono abrogati gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della legge  12
agosto 1982, n. 576 [...]".