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LEGGE 12 agosto 1982, n. 576

Riforma della vigilanza sulle assicurazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2015)
Testo in vigore dal:  15-8-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 10

Presidente


Il presidente è scelto tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza, particolarmente esperte nelle discipline tecniche e amministrative interessanti l'attività assicurativa, ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla nomina si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
Il presidente dura in carica cinque anni; può essere confermato per una sola volta ed essere rimosso o sospeso dall'ufficio nelle stesse forme indicate al precedente comma.
L'incarico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attività. Se l'incarico è conferito a persona che sia dipendente dello Stato, si provvede al suo collocamento fuori ruolo nelle forme previste dal rispettivo ordinamento.
Al presidente è attribuita una indennità di carica nella misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209.
COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209.
((11))
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AGGIORNAMENTO (11)

Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 13, comma 40) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto dell'IVASS sono abrogati gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17 della legge 12 agosto 1982, n. 576 [...]".